Vigilanza e tutela sugli enti locali
In ossequio all’articolo 54 cifra 5 dello Statuto d’Autonomia spetta alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali.
La Giunta provinciale ha inoltre la facoltà di sospensione e scioglimento degli organi dei sopracitati enti. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non sono, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare, spetta alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, appartenenti al gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
In tal modo la Giunta provinciale ricopre in Alto Adige la funzione che il Ministero dell’Interno assume nei confronti dei comuni delle Regioni a Statuo ordinario.
La funzione di controllo viene esercitata dalla Giunta provinciale anche sugli enti di diritto pubblico istituiti con legge provinciale.
Alla Giunta provinciale viene accordato dall’Ordinamento dei comuni la possibilità di disporre saltuariamente delle visite di assistenza e consulenza, al fine di garantire il buon funzionamento degli enti ed istituti locali. La Giunta provinciale ed il Presidente della Provincia possono inoltre disporre ispezioni presso gli enti locali.
In sede di vigilanza e tutela, nelle sedute della Giunta provinciale le funzioni di segretario/segretaria sono esercitate dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto/dalla sua sostituta o da un funzionario/una funzionaria incaricati. Esso/Essa verifica anche l’attuazione delle decisioni.
Il 9 novembre 2001 è entrata in vigore la legge costituzionale nr. 3/2003 che ha comportato una riforma del titolo V della Costituzione introducendo, tra l’altro, l’equiparazione dei comuni alle regioni e province e l’abrogazione dell’art.130 della Costituzione, il quale attribuiva il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali. Il legislatore regionale ha di conseguenza abrogato, attraverso la legge nr. 7/2004, il controllo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, compreso il controllo sugli atti delle comunità comprensoriali.
È importante precisare che il controllo di legittimità sugli enti locali non territoriali viene ancora esercitato. L'Ufficio Vigilanza e controllo infatti è incaricato con l'attività operativa del controllo di legittimità degli atti più importanti dell’Azienda sanitaria, delle Aziende di cura e soggiorno di Bolzano e Merano, delle amministrazioni separate di beni di uso civico (comprese quelle amministrate dalla giunta comunale), dell’Istituto per l’edilizia sociale, delle aziende di servizi alla persona.
A seguito della riforma costituzionale il fulcro dell’attività di questo Ufficio è diventato la consulenza degli enti, che inoltre assume i compiti del Presidente della provincia nell’ambito di pubbliche manifestazioni e sicurezza pubblica.
Ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto d’autonomia è compito della Provincia attribuire a comuni e comunità comprensoriali mezzi finanziari idonei. In tal modo la provincia assume quel ruolo sulle finanze locali che il Ministero dell’Interno detiene come finanziatore dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Infine, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto d’autonomia, sono le Provincie Autonome a coordinare le finanze relative agli enti locali del loro territorio e a sorvegliare così facendo il rispetto del pareggio di bilancio e delle altre norme a presidio della coordinazione delle finanze locali.
Di seguito trovate un elenco degli enti locali: