Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano
A partire dal 1° gennaio 2007 le quattro aziende sanitarie dell’Alto Adige esistenti sono state sostituite con l'unitaria Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. (Link esterno)
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è un ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.
L’Azienda Sanitaria assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente in materia, nonché quelle contenute nel piano sanitario provinciale. All’Azienda Sanitaria compete la strategia aziendale e la programmazione operativa, nonché l’erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei principi di efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse disponibili. L’Azienda Sanitaria assicura un’assistenza sanitaria completa alla popolazione e garantisce la continuità assistenziale attraverso l’erogazione delle prestazioni sanitarie in forma coordinata e attraverso la collaborazione con il settore sociale ai fini dell’integrazione socio-sanitaria sull’intero territorio provinciale. Per assolvere a questi compiti l’Azienda Sanitaria opera in conformità a quanto previsto dal piano sanitario provinciale, ai piani di settore nonché agli indirizzi e alle disposizioni della Giunta provinciale.
La materia è regolata dalla legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, (Link esterno) legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, (Link esterno) dalla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, (Link esterno) e dai relativi regolamenti di esecuzione.
Ulteriori informazioni riguardante l’Azienda Sanitaria si possono trovare sotto il seguente link: Ripartizione Salute.
L’Ufficio Vigilanza e consulenza offre consulenza legale tramite informazioni telefoniche e stesura di pareri.
Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 (Link esterno) i sottoelencati provvedimenti adottati dall’azienda sanitaria:
- le modifiche della dotazione organica e del fabbisogno del personale, suddiviso per profili sanitari e comprensori sanitari anche in relazione al fabbisogno di prestazioni sanitarie rilevato ai sensi dell’articolo 10, comma 12, e della rispettiva pianificazione;
- i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria e le relative modifiche, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3;
- i programmi e piani annuali e pluriennali.
Inoltre ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera m) della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 alla Giunta provinciale compete l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Azienda sanitaria (Link esterno).
La Giunta provinciale può annullare le summenzionate delibere per vizi di legittimità ed annullare il bilancio preventivo e consuntivo anche per vizi di merito.
Se nei 45 giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi.