Licenze e autorizzazioni
Il Presidente della Provincia esercita, in forza dell'art. 20 dello Statuto di Autonomia, le funzioni di polizia amministrativa in materia di esercizi pubblici, dei luoghi da intrattenimento e delle agenzie pubbliche.
Per l'esercizio delle diverse attività che concernono l'ambito dell'ordine e sicurezza pubblica è prescritta una preventiva autorizzazione amministrativa oppure una comunicazione di inizio attività.
Con la legge provinciale del 16.11.2017, n. 18, (Link esterno) pubblicata in data 21.11.2017 nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47, sono state trasferite varie funzioni di polizia amministrativa ai comuni, quali:
- Rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di sale da ballo, da biliardo, da giochi e di attrazione (articoli 1 e 2 della l.p. n. 13/1992);
- Rilascio delle autorizzazioni ossia comunicazione dell’inizio di attività ai sensi degli artt. 88 (Sale dedicate, sale bingo, punti di raccolta gioco, agenzie di scommesse e negozi di gioco), inoltre per l’installazione di apparecchi VLT nelle sale giochi di cui alla legge provinciale n. 13/1992 e in altri esercizi), 115 (Agenzie pubbliche di affari), 127 (Commercio di oggetti preziosi) e 128 (Vidimazione Registro per il commercio di oggetti preziosi) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza = in breve T.U.L.P.S.).
Nella competenza dell’Amministrazione provinciale rimangono:
- le autorizzazioni per manifestazioni che includono la competenza territoriale di più comuni
- i grandi eventi individuati dalla Giunta provinciale
- la registrazione degli spettacoli viaggianti (vedi la tuttora valida circolare del Presidente della Provincia n. 1/2013/Rip. 7)
- l’articolo 75-bis T.U.L.P.S. che prevede l’obbligo di preavviso e la tenuta di un registro per la produzione, la duplicazione, la riproduzione, la vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto.