Revisori dei conti dei comuni
La revisione economico-finanziaria dell’attività amministrativa e della contabilità di bilancio del comune viene effettuata da revisori dei conti esterni. Si tratta di esperti ufficialmente abilitati. Nei comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un unico revisore, mentre nei comuni con più abitanti viene svolta da un collegio di tre revisori.
Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione.
L’incarico viene affidato con delibera del consiglio comunale per la durata di tre anni e possono essere confermati di seguito una sola volta. La votazione avviene tramite il voto limitato per il collegio e con la maggioranza assoluta dei membri del consiglio per l’organo monocratico. Ciascun revisore dei conti non può assumere complessivamente più di otto incarichi. A tali fini sono rilevanti anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituti ai sensi dell’articolo 7 del DPR 22.03.1974, n. 279.
I revisori dei conti non sono revocabili, fatta eccezione per il caso che essi non abbiano adempiuto al proprio obbligo. Essi hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’ente. Con la nomina dei revisori dei conti il consiglio comunale ne stabilisce anche il compenso, che non può essere superiore a quanto stabilito con deliberazione della giunta regionale per la tariffa determinata secondo classi demografiche.
L’ambito delle funzioni è molto ampio e comprende il controllo e l’esame dell’intera attività amministrativa.
Il compito fondamentale consiste
- nella collaborazione con il consiglio comunale;
- nella formulazione del parere sulla proposta del bilancio di previsione e sulla sua variazione;
- nella formulazione del parere sul rendiconto di gestione annuale.
Se i revisori dei conti accertano delle irregolarità nell’amministrazione, essi ne fanno immediatamente rapporto al consiglio comunale; i reati di particolare gravità commessi nell’esercizio di pubbliche funzioni devono essere comunicati all’autorità giudiziaria competente.
Il parere sulla proposta del bilancio di previsione comprende un motivato giudizio in merito alla legittimità e alla congruità delle previsioni in esso contenute. Inoltre al consiglio comunale possono essere suggerite le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. Il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proposte suggerite o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dai revisori dei conti.
La relazione sul rendiconto di gestione annuale deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto stesso con le risultanze della gestione; al consiglio comunale devono inoltre essere presentate proposte per un miglioramento dell’efficienza, della produttività e dell’economicità della gestione.
Ai revisori dei conti è inoltre affidato il compito di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all’effettuazione delle spese, alla stipula dei contratti, all’amministrazione dei beni e alla tenuta degli inventari. Ai revisori dei conti è infine attribuito il compito di vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti collettivi, nonché – limitatamente ai comuni della provincia di Bolzano – sull’applicazione delle norme relative alla copertura dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici e sull’osservanza delle norme sul bilinguismo nell’assunzione di personale.
Registro dei revisori legali
Ai sensi dell’art. 206 della LR del 3 maggio 2018, n. 2 - Codice degli Enti locali (articolo 22 della legge provinciale del 12.12.2016, n. 25) (Link esterno) i revisori dei conti devono essere iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27.01.2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) o all’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL) in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio.
Pertanto viene pubblicato il Registro regionale - sezione di Bolzano per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale del 12.12.2016, n. 25.
Corsi di formazione e aggiornamento
Le Province, al fine dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all’articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le sopra descritte associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti nel Registro, finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.
Con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1060 del 09.09.2014 e n. 1157 del 06.10.2015 sono state stabilite queste modalità d’attuazione (vedasi testo coordinato delle deliberazioni nominate).
E’ stato anche stabilito il programma formativo per i corsi di aggiornamento per l’anno 2024. I corsi vengono organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bolzano (ODCEC) e dall’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL).
Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi ogni revisore dei conti deve presentare la domanda tramite il servizio online con accesso tramite SPID o carta servizi alla Ripartizione 7 - Enti locali entro il 31 dicembre di ogni anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è richiesto il conseguimento, nell’arco dell’anno precedente, di almeno dieci crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari.