Istituto per l'edilizia sociale - IPES
L'Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, (Link esterno) è un ente ausiliario della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. L'IPES ha il compito di attuare i programmi di edilizia abitativa deliberati dalla Giunta provinciale, di amministrare il proprio patrimonio abitativo e quello della Provincia, nonché quello appartenente ad altri enti pubblici ad esso affidato in amministrazione.
Gli organi dell'IPES sono:
- il Consiglio d‘ amministrazione,
- il Presidente
- il Collegio dei sindaci
L'IPES tiene la contabilità esclusivamente con il sistema di scritture che rilevano i risultati economico-patrimoniali della gestione, secondo i principi dettati dal Codice Civile.
Può trovare altre informazioni sul sito della Ripartizione Edilizia abitativa.
L’Ufficio Vigilanza e consulenza offre consulenza legale tramite informazioni telefoniche e stesura di pareri.
Ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (Link esterno) devono essere sottoposte al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta provinciale le seguenti deliberazioni dell'IPES:
- i regolamenti
- l'ordinamento degli uffici e la struttura dei servizi
- il conto consuntivo
- il bilancio di previsione
- il regolamento del personale e gli accordi di comparto con le relative modifiche
- le convenzioni tra l'IPES ed altri enti
- l'assunzione di mutui
- l'indennità di carica spettante al Presidente, al Vicepresidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci
L'IPES trasmette alla Giunta provinciale entro sette giorni dalla data della seduta l'elenco delle delibere da adottare. La Giunta provinciale può richiedere l’invio di singole deliberazioni. Il Consiglio d’amministrazione ha inoltre facoltà di sottoporre di propria iniziativa deliberazioni al controllo di legittimità.
La Giunta provinciale può annullare - entro 30 dalla data del ricevimento risposta 60 giorni, per le deliberazioni concernenti regolamenti - le deliberazioni che violano le leggi, i regolamenti o lo statuto dell'IPES, nonché quelle che comportano l'evidente lesione degli interessi dell'IPES stesso o della Provincia.
Le deliberazioni relative al bilancio di previsione e al conto consuntivo sono esecutive se la Giunta provinciale non ne pronunci l'annullamento entro il termine perentorio di 60 giorni per quanto concerne il bilancio di previsione e 30 giorni per quanto riguarda il conto consuntivo.
In caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari, previamente invitati a provvedere, la Giunta provinciale invia un apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.
Inoltre la Giunta Provinciale può sciogliere il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci dell'Istituto per l'edilizia sociale nominando un commissario per la gestione provvisoria dell'Istituto in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto o quando per qualsiasi ragione non sono in grado di funzionare.
Con riferimento all'Istituto per l'edilizia sociale (IPES), compete alla Giunta provinciale la deliberazione nelle seguenti materie:
Statuto
Lo statuto dell'IPES è approvato dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio d'amministrazione.
Pianta organica
La dotazione complessiva dei posti del personale dell’Istituto viene definita con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dello stesso Istituto (articolo 8 della legge provinciale n. 6/2015).
Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale
L’articolo 89 dello Statuto d’Autonomia definisce i principi fondamentali per il calcolo della proporzionale dei posti statali: è determinante la consistenza dei gruppi linguistici, come risulta dal censimento ufficiale della popolazione. Con la norma d’attuazione DPR 1 febbraio 1973, n. 49 questo criterio di valutazione è divenuto applicabile anche per gli enti locali.
La legge provinciale del 18 ottobre 1988, n. 40 prevede che i posti del personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o degli enti, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia e delle relative aziende dipendenti, siano riservati ai cittadini appartenenti ai tre gruppi linguistici. L’assegnazione dei posti avviene in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dall’ultimo censimento, con riferimento all’ambito territoriale dell’ente.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia dd. 2 settembre 2013, n. 22 la Giunta provinciale può assegnare posti riservati a un gruppo linguistico anche ad un altro gruppo linguistico nei seguenti casi:
- in mancanza di candidate e candidati vincitori o idonei del rispettivo gruppo linguistico e in presenza di urgenti ed improrogabili esigenze di servizio per la copertura dei relativi posti;
- qualora venga riservato un corrispondente numero di posti a favore del gruppo linguistico cedente in un’altra qualifica funzionale o in un altro gruppo di qualifiche funzionali.
Il riequilibrio dei posti assegnati in base al comma 1 avviene in sede di successive coperture di posti. Questa deroga dalla proporzionale necessita dell'autorizzazione da parte della Giunta provinciale.