Comunità comprensoriali
Le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e sono state istituite allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse. La materia è regolata dalla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 (Link esterno) (Link esterno)(Ordinamento delle comunità comprensoriali).
Le comunità comprensoriali sono 7:
- Comunità comprensoriale Val Venosta (Link esterno)
- Comunità comprensoriale Alta Val d'Isarco (Wipptal) (Link esterno)
- Comunità comprensoriale Val Pusteria (Link esterno)
- Comunità comprensoriale Burgraviato (Link esterno)
- Comunità comprensoriale Valle Isarco (Link esterno)
- Comunità comprensoriale Salto-Sciliar (Link esterno)
- Comunità comprensoriale Oltradige Bassa Atesina (Link esterno)
Il Comune di Bolzano esercita le funzioni amministrative attribuite alle comunità comprensoriali ed amministra la proprietà dei beni patrimoniali della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano.
Le comunità comprensoriali perseguono gli interessi comuni del comprensorio e promuovono e coordinano iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico.
La Provincia ed i comuni possono delegare alle comunità comprensoriali compiti di carattere sovracomunale. Le comunità comprensoriali esercitano inoltre funzioni attribuite loro con legge provinciale.
Gli organi delle comunità comprensoriali sono il consiglio, la giunta, il presidente della comunità comprensoriale ed i revisori dei conti. La comunità comprensoriale adotta regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'esercizio dei compiti e delle funzioni.
In caso di delega di funzioni alle comunità comprensoriali da parte di un ente pubblico, quest'ultimo mette a disposizione i necessari mezzi finanziari. I finanziamenti concernenti le spese correnti delle comunità comprensoriali sono posti a carico del fondo ordinario di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (Link esterno) , e sono stabiliti nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 2 della legge stessa.
L’Ufficio Vigilanza e consulenza offre consulenza legale tramite informazioni telefoniche e stesura di pareri.
La vigilanza sulle comunità comprensoriali e la tutela sugli organi delle comunità comprensoriali sono esercitate dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, cifra 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e secondo la normativa vigente per i comuni.
Con l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V, parte seconda della Costituzione, è stato abrogato il controllo di legittimità sugli atti delle comunità comprensoriali.
Ciò nonostante le comunità comprensoriali sono sollecitate a inoltrare all’Ufficio Vigilanza e consulenza ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo al fine di poter fare degli studi, delle analisi e di registrare alcune voci contabili nella banca dati preposta e inoltre al fine di seguire il loro sviluppo economico e finanziario.
La Provincia trasferisce mezzi finanziari considerevoli alle comunità comprensoriali allo scopo di metterle nelle condizioni di assolvere alle proprie mansioni, nonché a quelle trasferite e quelle delegate.
Le comunità comprensoriali possono attivarsi in tutti gli ambiti operativi che presentano carattere sovracomunale, sia sotto il profilo economico, sociale, culturale ed ecologico. In particolare esercitano le seguenti attività:
Servizi sociali
Espletamento di servizi in campo sociale, in base della legge provinciale n. 13 del 30.04.1991. I servizi sociali della comunità comprensoriale offrono una serie di prestazioni di natura sociale ai cittadini / alle cittadine. I servizi con le loro strutture sociali mettono a disposizione delle persone portatrici di handicap, disturbi mentali e problemi di dipendenza ambienti di soggiorno e di lavoro protetti e provvedono a gran parte dell’assistenza sociale di base.
- Distretti sociali: I distretti sociali sono punti di riferimento/ contatto per tutti i cittadini / le cittadine e offrono numerose prestazioni sociali
- Strutture per persone disabili: hanno la funzione di sostenere lo sviluppo sociale e professionale, la riabilitazione e l’integrazione allo scopo di consentire una maggiore partecipazione possibile alla vita sociale delle persone interessate
- Strutture socio-psichiatriche: nelle strutture socio-psichiatriche per la riabilitazione lavorativa vengono proposti percorsi formativi differenziati per persone con disturbi della psiche
- Servizi per bambini e giovani: centri diurni che offrono assistenza sociopedagogica di base e comunità alloggi
- Consulenza per donne in situazioni di violenza
- Assistenza economico sociale, e molto altro
Servizi ambientali
Programmazione e pianificazione dei lavori negli impianti di smaltimento rifiuti, raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestione degli impianti di smaltimento, consulenza ai comuni membri.
Piste ciclabili
Realizzazione e manutenzione della rete ciclabile sovracomunale, in particolare, pianificazione e costruzione di nuovi tratti di pista ciclabile, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti già esistenti.
Sviluppo regionale
Sostegno di progetti finanziati per mezzo di contributi dell’Unione europea, per es. Leader II.
Con riferimento alle comunità comprensoriali, la Giunta provinciale ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:
Delimitazione degli ambiti territoriali
La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali delle comunità comprensoriali, previa consultazione dei rispettivi consigli comunali, tenendo conto dell’omogeneità geografica e socioeconomica del territorio.
Pianta organica
La dotazione organica del personale degli enti locali che dipendono dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, è fissata, su proposta degli stessi, con deliberazione della Giunta provinciale (legge provinciale n. 6 del 19.5.2015, art. 8). (Link esterno)
Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale
L’articolo 89 del nuovo Statuto d’Autonomia definisce i principi fondamentali per il calcolo della proporzionale dei posti statali: è determinante la consistenza dei gruppi linguistici, come risulta dal censimento ufficiale della popolazione. Con la norma d’attuazione DPR 1 febbraio 1973, n. 49 questo criterio di valutazione è divenuto applicabile anche per gli enti locali.
La legge provinciale del 18 ottobre 1988, n. 40 prevede che i posti del personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o degli enti, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia e delle relative aziende dipendenti, siano riservati ai cittadini appartenenti ai tre gruppi linguistici. L’assegnazione dei posti avviene in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dall’ultimo censimento, con riferimento all’ambito territoriale dell’ente.
L'articolo 32, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 30 maggio 2003, n. 20 prevede che la Giunta provinciale può assegnare i posti riservati ad uno dei tre gruppi linguistici ad un altro gruppo degli stessi, qualora
- manchino candidati vincitori o idonei del rispettivo gruppo linguistico e
- esistano urgenti ed improrogabili esigenze di servizio per la copertura dei relativi posti nonché
- venga riservato un corrispondente numero di posti a candidati del gruppo linquistico cedente in un'altra qualifica funzionale o gruppo di qualifiche funzionali.
Il recupero dei posti avviene in sede di successiva copertura di posti vacanti. Rimane comunque salvo il rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nell’ambito del numero complessivo dei posti.
Per questa deroga dalla proporzionale è richiesta un’autorizzazione da parte della Giunta provinciale.
Indennità degli amministratori
La Giunta provinciale, in accordo con il consiglio dei comuni, determina le indennità spettanti agli amministratori delle comunità comprensoriali e ai revisori dei conti. Le indennità sono calcolate in proporzione al numero degli abitanti e secondo i programmi di attività delle comunità comprensoriali.
Finanziamento delle comunità comprensoriali
Lo Statuto di autonomia, all’art. 80, sancisce la competenza legislativa secondaria della Provincia autonoma di Bolzano in materia di finanza locale. Pertanto, la Provincia autonoma ha competenza anche in materia di finanziamento delle comunità comprensoriali.
Il finanziamento delle comunità comprensoriali avviene prevalentemente per mezzo del fondo sociale provinciale, gestito dalla Ripartizione provinciale 24 – Affari sociali. (Link esterno) Inoltre, anche la ripartizione 7 – Enti locali contribuisce al sostegno finanziario delle comunità comprensoriali attraverso lo strumento degli accordi annuali per la finanza locale.
Fondo ordinario (assegnazioni per la copertura delle spese correnti)
Le comunità comprensoriali sono beneficiarie di erogazioni per la copertura delle spese correnti tratte dal fondo ordinario, dotato nell’ambito degli accordi annuali di finanza locale (legge provinciale n. 7 / 1991, (Link esterno) art. 9). L’erogazione degli importi destinati alla copertura delle spese correnti avviene in quattro rate uguali, la prima delle quali viene compiuta di norma entro gennaio e precisamente, sulla base del fabbisogno di cassa avvallato dal tesoriere dell’ente.
Al comune di Bolzano vengono assegnati importi aggiuntivi in ragione degli adempimenti amministrativi di cui lo stesso si fa carico in luogo della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano (legge provinciale n. 19/2001, (Link esterno) art. 43).
Finanziamento delle piste ciclabili sovracomunali: gestione, manutenzione
- Gestione e manutenzione delle piste ciclabili
I mezzi finanziari necessari per la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate nell’accordo per la finanza locale (legge provinciale n. 17 del 10 agosto 1995, (Link esterno) art. 6, comma 3).
La relativa domanda di finanziamento deve essere inoltrata entro il 30 giugno di ogni anno.
- Costruzione delle piste ciclabili
Dal 1° gennaio 2021 il coordinamento e il finanziamento delle piste ciclabili sono di competenza della Ripartizione Mobilità.