FAQ
- [Schede Osservatorio]
Scheda di adesione/aggiudicazione
A cosa fanno riferimento i codici ISTAT e NUTS? Il codice ISTAT è attribuito dall'Istituto nazionale di statistica a ogni comune del territorio italiano, allo scopo di identificarlo univocamente. È composto da sei cifre: le prime tre identificano la provincia di appartenenza, le altre tre il singolo comune. Il Codice ISTAT fa sempre riferimento al Comune: per esempio il codice ISTAT del Comune di Bolzano è: 021008.
Il codice NUTS è la nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'UE a livello regionale. Il codice NUTS della Provincia di Bolzano è ITH10.
Il codice va inserito nella scheda di aggiudicazione- sezione “Oggetto dell’appalto”.- Data: 15.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Scheda modifica contrattuale, compilazione importi: Al campo “Nuovo importo totale somme a disposizione” va compreso anche l’importo dell’IVA? - Si, va indicato l'importo dell'IVA e di eventuali altre imposte
- Data: 15.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Scheda modifica contrattuale, compilazione importi: al campo “Importo contrattuale rideterminato” va indicata la somma dell’importo precedente e dell’importo aggiuntivo al netto di IVA? - Si, va inserito l’importo rideterminato a seguito della variante, al netto dell’IVA.
- Data: 15.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Se esiste un disallineamento tra gli aggiudicatari al momento della stipula della convenzione/accordo quadro rispetto a quelli risultanti al momento dell’adesione, durante l’inserimento dell’adesione nel portale quali aggiudicatari devo inserire In ogni adesione ad accordo quadro e/o convenzione vanno inseriti tassativamente gli aggiudicatari cosi come riportati nell’accordo quadro/convenzione, qualsiasi discordanza di inserimento causa inevitabilmente il blocco dell’invio delle schede osservatorio.
Dovrebbe essere onere della SA che ha trasmesso i dati dell'accordo quadro modificare l'operatore economico che ha variato denominazione e/o C.F. / P.IVA con i dati attuali in modo che i dati corrispondano a quelli correnti.
- Data: 15.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Quali sono i termini per la trasmissione delle schede osservatorio durante il periodo di emerzenza sanitaria dovuta al COVID 19? - Data la delibera n268 di ANAC del 19/03/2020 tutti i termini, fino a nuove comunicazioni, sono prorogati di 60 giorni rispetto alla legge vigente. Quindi ad esempio i nuovi termini per la scheda di aggiudicazione passano da 30gg a 90gg
- Data: 15.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Per le gare di settori speciali pubblicate dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio il monitoraggio completo? - Si, a partire dal 01.01.2020 i settori speciali adottano le medesime regole dei settori ordinari.
Per le gare dei settori speciali pubblicate prima dell’entrata in vigore, la compilazione delle schede di monitoraggio non è consentita. - Data: 12.4.2021
- [Schede Osservatorio]
Come ci si comporta nel caso di un contratto di importo inferiore a 40.000€ che prevede rinnovo? Si richiede uno smartcig indicando l’importo a base di gara completo e poi col rinnovo si richiede un secondo smartcig per la parte in più? Si richiedono due Cig ordinari anche se siamo sotto la soglia dei 40mila? - Premesso che il D. Lgs. 50/2016 non prevede l’opzione esplicita di rinnovo ma una serie di situazioni annoverate sotto il termine di “modifiche contrattuali” (art. 106) ogni qual volta sia necessaria una modifica contrattuale nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall’art. 106, non sarà necessario prendere un nuovo CIG ma utilizzare la nuova scheda “Modifiche contrattuali”, selezionare la motivazione adeguata e continuare a rendicontare sul CIG iniziale. In base alla considerazione che anche il rinnovo deve essere previsto nella documentazione di gara e viene rilevato come tipologia di modifica contrattuale, se il totale dell'importo dell'appalto, comprensivo delle opzioni, rimane al di sotto della soglia dei 40.000 euro, si acquisisce semplicemente lo Smart-CIG senza operare ulteriori comunicazioni in merito. Qualora si acquisisse un CIG "ordinario" invece che uno Smart-CIG pur essendo sotto i 40.000€, le comunicazioni possono essere rese con la scheda di modifica contrattuale ma solo volontariamente. Per importi pari o superiori ai 40.000€ è necessario prelevare un CIG ordinario.
- Data: 12.4.2021
- [Questioni generali e varie]
Possono due (o più) enti stipulare una convenzione che preveda, a monte, la predisposizione di un unico bando di gara e, a valle, la conclusione di due (o più) contratti singoli con le rispettive contabilità separate?
Sì, nel caso in cui gli appalti di lavori di due (o più) enti insistano sulla medesima area e siano inscindibilmente connessi di modo che l’esecuzione separata comporterebbe una duplicazioni di costi, notevoli difficoltà logistiche e di accantieramento. I due (o più) enti devono stipulare preliminarmente una convenzione con la quale disciplinano i rapporti tra loro intercorrenti al fine di predisporre un unico bando di gara - quindi unico importo a base d’asta complessivo con le relative SOA e unico aggiudicatario – e poi successivamente stipulare due singoli contratti con le rispettive contabilità separate. Il RUP della gara sarà unico. Per quanto riguarda i CIG, verrà acquisito un CIG “padre” in fase di attuazione della convenzione a cui poi seguiranno due CIG “figli” al momento della stipula dei singoli contratti.
Si precisa che il progettista, nell’allegato C1, deve già suddividere i costi tra i vari enti.http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/news.asp?news_action=4&news_article_id=654799
- Data: 13.4.2021
- [Questioni generali e varie]
Laddove sia richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, così come modificata dalla legge provinciale n. 1 dell’11 gennaio 2021, trova applicazione l’art. 27, comma 12, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in punto di esonero dalla garanzia provvisoria (e suo eventuale rinnovo) laddove l’operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000?
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Sì, anche nella vigenza della disciplina temporanea di cui all’art. 16 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, così come modificata dalla legge provinciale n. 1 dell’11 gennaio 2021, si applica, nel caso in cui la procedura di gara sia assoggettata alla prestazione della garanzia provvisoria, la disciplina concernente l’esonero per essere l’operatore economico in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- Data: 26.2.2021
- [Tracciabilità pagamenti]
La nomina di un commissario esterno, con conseguente impegno di spesa volto al ristoro economico della prestazione, comporta la necessità di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'estrazione di un apposito CIG? - In via preliminare occorre ribadire che la nomina della commissione di valutazione costituisce un tipico atto dell'autorità di gara.
Ciò premesso, nell'eventualità in cui sia necessaria anche la nomina di uno o più commissari esterni la nomina proveniente dall'autorità di gara deve essere corredata da un ulteriore atto (sottoscritto dal soggetto competente rispetto all'ente di volta in volta interessato) che indichi compiutamente l'ambito temporale, anche in relazione alla complessità dell'oggetto, di esecuzione della prestazione nonché il compenso da corrispondere al membro esterno.
In relazione alla natura giuridica, si ritiene che la figura del commissario esterno ricada nella categoria degli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che il conferimento dell'incarico non è assoggettato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (e alla relativa estrazione del CIG).
La circostanza che gli incarichi professionali ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, siano esenti dall'estrazione del CIG è avvalorata anche e soprattutto da A.NA.C. - Data: 18.6.2020