FAQ

[Programmazione]
Quando la Stazione Appaltante esercita il diritto di opzione contrattualmente previsto oppure rinnova un contratto, questi eventi sono da inserire nel programma?
No, il valore delle opzioni e dei rinnovi sono già comprese nell’importo programmato dell’intervento/acquisto e quindi non devono più essere programmati una volta che si esercita il diritto di opzione oppure si rinnova un contratto.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Come si devono programmare i servizi/forniture connesse ad un intervento di tipo “lavori”?
Nel caso di servizi o forniture connesse ad un lavoro pubblico queste devono essere programmate separatamente nel programma biennale degli acquisti se il loro valore stimato è superiore alla soglia di 40.000 Euro e collegati tramite l’apposito campo con l’intervento di tipo lavori. L’effetto di questo collegamento è che il loro importo sarà ricompreso nella scheda A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma” del programma triennale invece che nella scheda A del programma biennale. Inoltre, gli importi delle risorse necessarie anno per anno saranno sommate a quelle nella riga dell’intervento di tipo lavori programmato a cui sono collegate.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Si può utilizzare più volte lo stesso CUI?
Nel caso dei lavori pubblici, l’intervento può prevedere l’espletamento di più gare o procedure di affidamento, ovvero appalti da aggiudicare in tempi diversi. In questi casi può essere utilizzato lo stesso CUI per i diversi appalti pubblicati.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Come si determina l’importo dell’acquisto/intervento da inserire nel Programma?
L’importo da inserire in programmazione è dato dall’importo che corrisponde all’ultimo quadro economico/prospetto economico approvato, ovvero l’importo massimo pagabile dall’amministrazione aggiudicatrice. Questo importo oltre al valore stimato dell’intervento/acquisto comprende tipicamente l’IVA, altre eventuali imposte e le spese tecniche in caso di lavori.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Quali componenti vanno considerate al fine della determinazione del valore stimato dell’intervento/acquisto ai fini della verifica della sussistenza dell’obbligo di inclusione dell’intervento/acquisto nel programma?
Il valore stimato di un appalto può prevedere le seguenti componenti:
- Importo della prestazione o somma degli importi delle singole prestazioni di servizi/forniture (soggetto/i a ribasso)
- Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)
- Premi per candidati o offerenti
- Pagamenti per candidati o offerenti
- Opzioni
- Clausole contrattuali (se monetizzabili)
- Modifiche non sostanziali (se monetizzabili)
- Proroga tecnica
- Rinnovi espressi
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
La SA ha facoltà di includere in programmazione interventi o acquisti di importi inferiore alla soglia indicata dall’art. 7 LP 16/2015?
Si le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di includere nei programmi anche interventi o acquisti di importo inferiore alle soglie che rendono obbligatoria la programmazione.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Qual è l’oggetto della programmazione nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture?
L’oggetto della programmazione si può far coincidere con quello della stima del valore complessivo dell’appalto di cui all’art. 16 della LP 16/2015 nel quale sono ricompresi “gli appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti” cui possono dare luogo “prestazioni di servizi” e “progetti volti ad ottenere forniture omogenee”.

Se una gara preveda l’acquisto di servizi o forniture con diversi CPV si puó inserire in programmazione il CPV prevalente.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Devono essere programmate anche le concessioni e come si come è determinato il loro valore stimato?
Si, anche concessioni devono essere programmate se il loro valore stimato supera le soglie che rendono obbligatoria la programmazione. Nel caso di concessioni il valore stimato viene calcolato secondo quanto previsto dal art. 167 D.lgs n. 50/2016.
Data: 23.11.2021
[Programmazione]
Quali sono le soglie da considerare ai fini dell’ambito di obbligatorietà, ovvero al fine di verificare la sussistenza dell’obbligo di inclusione dell’intervento/acquisto nel programma?
Secondo la LP 16/2015 all’art. 7, comma 3 e 4 “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro” e “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”
Data: 23.11.2021
[Questioni generali e varie]

Considerazioni in merito al concetto di violazione grave ai sensi dell’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016

Ai sensi dell’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. (…)”.

In altre parole, bisogna disporre l’esclusione dell’operatore economico se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate emergono violazioni definitivamente accertate di importo superiore ai 5.000 euro (soglia desumibile dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973).

 

Nulla quaestio se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate emerge una sola violazione definitivamente accertata. In quel caso basterà verificare se l’importo della grave violazione superi la soglia di 5.000 euro.

Come bisogna comportarsi invece se dal certificato dell’Agenzia delle Entrate risultino più violazioni definitivamente accertate, ciascuna delle quali presa singolarmente è inferiore ai 5.000 euro e invece se sommate tra di loro sarebbero superiori a tale soglia?

Ci si chiede, quindi, se le violazioni definitivamente accertate che emergono dal certificato dell’Agenzia delle Entrate vadano sommate tra di loro oppure se debbano essere considerate singolarmente.

 

A favore della tesi della c.d. sommatoria parrebbe militare il dato letterale dell’art. 48-bis, comma primo, d.P.R. n. 602/1973: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

  

Si può facilmente obiettare però che l’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 si rivolge alle pubbliche amministrazioni che devono compiere a qualunque titolo un pagamento superiore a 5.000 euro. Si tratta, quindi, di un articolo avente una valenza prettamente contabile.

Inoltre, l’art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016, quando richiama l’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, lo fa al fine di individuare la soglia sopra cui una violazione si intende grave.

 

A favore della tesi della c.d. separazione si può invece citare l’art. 80, comma quarto, secondo periodo, d.lgs. n. 50/2016: “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.” Si parla, infatti, di “un omesso pagamento” e non di “uno o più omessi pagamenti”.

A ciò si aggiunga che il TAR per la Lombardia nella sentenza n. 448/2019 ha così statuito: “in data 9 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate, all’uopo compulsata da Anas, rilasciava un certificato da cui risultavano “definitivamente accertati” debiti rivenienti da tre cartelle di pagamento; in particolare, due erano le cartelle recanti importi rilevanti ai fini che ci occupano (in quanto concretanti “gravi” violazioni)” e ancora “Orbene, nella fattispecie de qua agitur, delle tre cartelle di pagamento indirizzate alla società ricorrente una –quella riferita al mancato pagamento di tasse automobilistiche- non mai varrebbe ad integrare una “grave” violazione, stante l’assai basso importo da essa recato. Le altre due cartelle, di contro, afferiscono a debitorie senz’altro rilevanti, di talchè è con esclusivo riferimento a queste ultime che va indagata la esistenza del requisito, normativamente contemplato, dell’“accertamento definitivo”. Dalla lettura della sentenza parrebbe quindi che il TAR per la Lombardia propenda per una valutazione disgiunta delle violazioni e non per la sommatoria delle stesse.

 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia dei Contratti Pubblici ritiene di aderire, finché non dovessero emergere motivi per discostarsene, all’indirizzo che analizza separatamente ogni singola violazione e non le somma tra di loro.

Ciò posto, la questione non è chiara ed entrambe le tesi potrebbero essere sostenute, se ben motivate. Si tratta, quindi, di una scelta discrezionale rimessa alle singole stazioni appaltanti. 

Data: 11.5.2021