FAQ

[Questioni generali e varie]
Conservazione Digitale - introduzione dei nuovi campi “Nome del fascicolo” e “Protocollo interno della Stazione appaltante"

 

L’integrazione dei due nuovi campi “Nome del fascicolo” e “Protocollo interno della Stazione appaltante” in fase di creazione nuova procedura sul portale SICP, si è resa necessaria ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale art. 41.

Il “Nome del fascicolo” contiene la denominazione attribuita alla procedura dalla Stazione appaltante / Centro di costo, che identifica tutti gli atti e documenti afferenti all’intera procedura p.e. dalla determina a contrarre all’esecuzione contrattuale.
Il “Protocollo interno della Stazione appaltante” si riferisce alla numerazione di protocollo, registrazione o identificazione mediante classificazioni o sistemi propri, del documento /atto che identifica in modo univoco la procedura della Stazione appaltante/ Centro di costo

 

Data: 19.10.2017
[Piattaforma telematica]




Le Stazioni appaltanti in Alto Adige sono ancora tenute a far sostenere i costi per la piattaforma telematica di e-procurement agli affidatari?




 

Il comma 2-bis dell'articolo 41 del d.lgs. 50/2016, introdotto dal d.lgs. 56/2017, recita:

 

"È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonchè dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58."

 

 

Questa norma deve essere però letta necessariamente assieme all'articolo 130 del medesimo decreto legislativo 56/2017 (correttivo al codice degli appalti), che stabilisce l'invarianza finanziaria che deriva dall'attuazione del presente decreto ("Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."). L'effetto giuridico di questo combinato disposto è che l'applicazione del divieto sancito dall'art. 41 comma 2-bis attualmente è impossibile, in caso contrario si arrecherebbe automaticamente un danno all'erario.

 

L'attuale contratto di concessione per la gestione della piattaforma pone a carico dell'aggiudicatario il costo della piattaforma, ció in ragione della disciplina normativa al tempo della sottoscrizione del contratto di concessione che non prevedeva quanto da ultimo stabilito dal d.lgs. 56/2017.

 

La procedura di gara per l´affidamento della nuova concessione pubblicata nel 2016, attualmente in stato di valutazione non prevede più il  sistema "paga mercato" ed i costi per la gestione della piattaforma saranno a carico dell'Agenzia contratti pubblici.

 

Pertanto, in vigenza dell´attuale contratto si ritiene debba continuare ad applicarsi il relativo regime che, quindi, ciascuna stazione appaltante dell´Alto Adige è tenuta a rispettare continuando a far sostenere i costi della piattaforma agli aggiudicatari.

 

Data: 4.8.2017
[Questioni generali e varie]
 

Trova applicazione anche in Alto Adige la disposizione di cui all’art. 95, c. 10bis del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la Stazione Appaltante può riservare all'elemento del prezzo la percentuale massima del  30% dell’intero punteggio?

 


In Alto Adige non trova applicazione la suddetta disposizione, salvo per i settori speciali, poiché la relativa direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014 non è indicata nell’art. 1 della l.p. n. 16/2015. Con riferimento ai settori speciali trova applicazione ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. n. 50/2016 l’art. 95, e quindi anche la limitazione ivi prevista del 30%.

 

Per quanto riguarda invece i settori ordinari, al livello provinciale trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 33 della l.p. n. 16/2015.

 

A riguardo il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia per la scelta dei tre metodi di aggiudicazione (1. secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo.

   


Data: 26.5.2017
[Impostazione e pubblicità delle gare]

E' possibile per una stazione appaltante avviare una procedura di gara senza avere le necessarie autorizzazioni, ovvero la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, per poi eventualmente ottenerle prima della consegna del cantiere?

Nel sistema previgente l'art. 106 del DPR 207/2010 (abrogato dal D.lgs. 50/2016) prevedeva espressamente che, prima di avviare una procedura di gara, fosse necessario per il RUP acquisire l'attestazione del direttore dei lavori circa l'accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali.


L'art. 10, comma 3, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006 (anch'esso abrogato dal D.lgs. 50/2016) prevedeva invece che fosse il RUP ad accertare la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.


Tale previsione normativa è confluita nell'art. 31, comma 4, lett. e) del Dlgls. 50/2016, riguardante i compiti specifici del RUP, ed è rimasta invariata.


L'art. 106 del Regolamento è invece confluito nelle Linee guida ANAC sul direttore dei lavori.


Le linee guida al momento non sono ancora entrate in vigore, ma si ritiene comunque opportuno per la stazione appaltante procedere con l'accertamento della disponibilità da parte del RUP e con l'acquisizione delle attestazioni circa l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati ai lavori prima dell'avvio della procedura di gara per due ordini di motivi: in primo luogo in quanto si tratta di un atto logicamente presupposto rispetto all'avvio di una procedura di gara per la realizzazione dell'opera e, in secondo luogo, in ragione dell'opportunità di evitare problematiche connesse al risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore per ritardata consegna del cantiere a causa dell'indisponibilità delle aree non accertata in tempo utile.

Data: 12.4.2017
[Esecuzione contratti]

Pur applicandosi la normativa relativa al pagamento diretto dei subappaltatori, nel corso dell’esecuzione dei lavori, i subappaltatori richiedono di poter essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione.

Ciò premesso, e posto che il pagamento diretto dei subappaltatori integra una delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12), si chiede di voler vagliare la possibilità per l’appaltatore di procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la previsione di pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell’amministrazione.

 

In regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore.

Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, è necessario che l'Amministrazione sia portata a conoscenza di tale circostanza.

Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per concoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL.  

In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore.

Tale modalità operativa si reputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, comma 3, L.P. n. 16/2015, sia sotto l'abrogato D.Lgs. n. 163/2006.

Data: 30.3.2017
[Questioni generali e varie]

L'abrogazione degli articoli 43 e 44 della legge provinciale n. 16/2015 ha inciso sulla possibilità di utilizzare l'affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro?

Si fa presente che l'abrogazione degli articoli 43 e 44 della legge provinciale n. 16/2015 non e' andata a toccare la possibilità di utilizzare l'affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro bensi' ha eliminato gli affidamenti in economia.

I due concetti erano separati anche in precedenza: tutti gli affidamenti sotto i 40.000 euro potevano essere conferiti tramite affidamento diretto a prescindere che questi rientrassero o meno nei cd. "affidamenti in economia".

Gli affidamenti, invece, rientranti nella categoria "in economia" (artt. 41 e ss. LP 16/15, ovvero contenuti in appositi regolamenti), a prescindere dalla procedura e fino alla soglia europea, permettevano alla stazione appaltante di non controllare il possesso dei requisiti subito ma solo successivamente su un campione rappresentativo minimo del 6% annuo (art. 32 LP 16/15).

 

La recente modifica apportata alla legge provinciale se da una parte ha eliminato le economie allineando il nostro sistema a quello del codice, dall'altra ha ampliato la possibilità di effettuare i controlli su un campione rappresentativo minimo del 6% annuo per tutti gli appalti sotto i 150.000 euro.

 

Il nuovo art. 32 LP 15/16 infatti recita come segue:

"Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e per l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa (..)"

Data: 8.2.2017
[Questioni generali e varie]

MODIFICA DI PREZZI DEL PREZZIARIO PROVINCIALE

DOMANDA:

Il prezziario in vigore prevede alla POS. 50 (premesse generali):

“Una modifica dei prezzi e delle descrizioni di singole posizioni, se motivata dal progettista, può essere operata di caso in caso.

Per quanto riguarda i prezzi, la variazione può essere giustificata in presenza di particolari situazioni legate al cantiere (ad es. quantità, logistica ideale, particolari difficoltà di esecuzione, prevedibile difficoltà nell’installazione del cantiere o nell’utilizzo di macchine, difficile raggiungibilità della località di lavoro, ecc.)."

  1. Possono quindi, con motivazione/giustificazione del progettista, essere modificati singoli prezzi in un progetto?

  2. La motivazione/giustificazione deve essere ben argomentata (p. es. per la “quantità”: cantieri simili, confronto offerte ditte, ecc.), ma non serve una analisi prezzi vera e propria come nel caso di una voce nuova non esistente nel prezziario?

  3. La posizione con la sola modifica motivata/giustificata del prezzo va comunque asteriscata?

RISPOSTA:

Con motivazione/giustificazione del progettista possono essere modificati singoli prezzi in un progetto a condizione che la motivazione/giustificazione faccia riferimento ad una situazione particolare e sia ben argomentata.

In questo contesto un'analisi dei prezzi si rende necessaria proprio per poter argomentare e giustificare in modo esaustivo il discostamento dal prezzario.

Inoltre, l'analisi dei prezzi deve essere messa a disposizione degli operatori economici per garantire la massima trasparenza.

Riguardo all'ultima domanda si ritiene necessario riportare la posizione asteriscata per rendere evidente anche agli operatori economici partecipanti alla gara la modifica introdotta.

 

Data: 28.4.2016
[Tracciabilità pagamenti]

 

Flusso acquisizione CIG aggiuntivo per varianti eccedenti il quinto d’obbligo

 

In base alle disposizioni impartite dal comunicato del Presidente ANAC dd. 28/10/2015 a partire dal 15 gennaio 2016 per le varianti eccedenti il quinto d’obbligo va prelevato un nuovo CIG.

Sul sistema SIMOG, al momento di acquisizione del nuovo CIG va:


  1. Inserito, oltre all’oggetto della gara, anche il numero del CIG originario (ad esempio lavori di rustico-CIG xxxxxxxxxx);

  2. Selezionata come “modalità di realizzazione” la stessa del CIG originario;

  3. Selezionata, in fase di creazione del lotto, alla voce “scelta contrente” mediante menu a tendina “affidamento diretto per variante eccedente il quinto d’obbligo”;

  4. Perfezionato il nuovo CIG.


Il flusso comunicativo restante, relativo alla fase esecutiva dell’opera (contabilità di cantiere), verrà espletato con riferimento al CIG originale, come segue:

  • la trasmissione della scheda variante (entro 30 gg.);

  • la trasmissione dei successivi avanzamenti dei lavori e delle ulteriori schede previste;

  • la tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della legge n.136/2010;

  • la trasmissione dati ex art.1, comma 32, della legge n.190/2012. 


Tale flusso vale anche per gli Smart-CIG.


Data: 9.3.2016
[Impostazione e pubblicità delle gare]
   

In quali ipotesi, essendo indicate contemporaneamente le categorie OS 3- OS 28- OS 30 nel capitolato speciale di appalto, occorre identificare nella lex specialis le tre categorie nella sola categoria OG 11?

 

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del Regolamento le categorie OS 3- OS 28- OS 30 devono essere identificate come appartenenti all'unica categoria OG 11 soltanto quando sussitono entrambi i seguenti presupposti:

1. requisito quantitativo: l'importo di ciascuna delle tre categorie indicate nel capitolato speciale deve essere almeno pari alla percentuale di seguito indicata (l'importo globale di riferimento é dato dalla somma die singoli importi delle tre categorie):

OS 3: 10% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30

OS 28: 25% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30

OS 30: 25% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30;

2. requisito qualitativo: le categorie OS 3- OS 28- OS 30 devono rientrare nella definizione della OG 11 riportata nell'allegato A del Regolamento, ove la OG 11 si identifica in impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente; laddove invece le tre categorie OS 3- OS 28- OS 30 si possono eseguire separatamente, le stesse dovranno essere autonomamente indicate nel disciplinare di gara.

Dalle considerazioni svolte si evince che soltanto la contemporanea sussistenza dei presupposti richiamati obbliga la stazione appaltante ad individuare la sola categoria OG 11 nel bando di gara.

Diversamente, qualora solo uno dei requisiti sia riscontrabile, le categorie OS 3- OS 28- OS 30 andranno indicate separatamente nella lex specialis.

Si ricorda che in ogni caso, anche qualora il disciplinare di gara identifichi separatamente le categorie OS 3- OS 28- OS 30, l'impresa qualificata per la OG 11 puó eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3- OS 28- OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Data: 1.9.2014
[Questioni generali e varie]
Qualificazione gare lavori pubblici (sostituisce la news del 07.01.2014)

Con una nota del 17.12.2013 avevamo comunicato che il D.P.R. 30 ottobre 2013 (pubblicato su G.U. n. 280 del 29.11.2013, in vigore dal 14.12.2013), nel recepire il parere del Consiglio di Stato espresso con la decisione n. 3014 del 26 giugno 2013, aveva annullato gli articoli 109, comma 2, 107, comma 2, e 85, comma 1, lett. b), n. 2) e 3) del D.P.R. n. 207/2010, con la conseguenza di abolire il sistema delle categorie obbligatorie e c.d. "superspecialistiche".

Successivamente, il 31 dicembre 2013 entrava in vigore il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2013). L'art. 3, comma 9, del decreto stabiliva che, nelle more dell'adozione di disposizioni regolamentari sostitutive e comunque non oltre il 30 settembre 2014, rimaneva in vigore la previgente disciplina riguardante le qualificazioni SIOS. Risultava, pertanto, nuovamente applicabile il regime concernente le categorie obbligatorie e c.d. "superspecialistiche" di cui agli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 non è stato convertito in legge e, pertanto, il sistema delle categorie obbligatorie e SIOS risulta, ad oggi, annullato.

Il D.L. 28.03.2014 n. 47, G.U. 28.03.2014 - Piano Casa per l'emergenza abitativa - in vigore dal 29.03.2014, all'art. 12 dispone che entro nove mesi debbano essere adottate nuove norme sostitutive della disciplina delle categorie c.d. SIOS ed obbligatorie. Nelle more di tale riforma, il medesimo articolo prevede altresì che vengano indicate, con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni, le categorie che, per la loro assoluta specificità, devono essere eseguite da parte dell'operatore economico in possesso della relativa qualifica.

La presente comunicazione sostituisce, in seguito al rapido mutamento normativo, quella pubblicata in data 07.02.2014.

I modelli della Stazione Unica Appaltante Lavori sono stati in tal senso aggiornati.

Data: 1.4.2014