FAQ

[Schede Osservatorio]
Sind die Formblätter für die Verträge für die Lieferung von elektrischer Energie auszufüllen?
I contratti di fornitura di energia elettrica rientrano nei settori speciali. I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere comunicati ai sensi delle specifiche sugli obblighi informativi disciplinati da ANAC, fino all’aggiudicazione compresa.
Data: 11.12.2017
[Questioni generali e varie]
Può un Operatore economico non registrato nell'indirizzario partecipare ad una gara in corso?
Condizione necessaria per la partecipazione ad una gara è la registrazione all'indirizzario. Questa può essere effettuata in qualsiasi momento da parte dell'operatore economico
Data: 21.11.2017
[Piattaforma telematica]
Cos'è il centro di costo?
È la struttura organizzativa (oppure una delle strutture organizzative) in cui è articolata la stazione appaltante. Il centro di costo affida a terzi, mediante una procedura di appalto, l'esecuzione di lavori pubblici o la fornitura di beni o servizi.
Data: 21.11.2017
[Questioni generali e varie]
Come deve avvenire la stipula del contratto?

 

Ai sensi dell'art.37 L.P. 16/2015 il contratto è stipulato , a pena di nullità, in modalità elettronica mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza, secondo le norme vigenti per ciascuna SA.

Data: 21.11.2017
[Questioni generali e varie]
I soggetti privati che per la realizzazione di lavori pubblici ricevono un contributo da parte delle amministrazioni pubbliche sono tenuti all'applicazione della L.P. 16/2015?

 

"L'art. 2 c. 3 lett. b) L.P. 16/2015 riconduce nel campo di applicazione della normativa sull'evidenza pubblica anche la realizzazione di lavori pubblici  da parte di soggetti privati se:
1) l'importo stimato dei lavori è  superiore ad un milione di euro;
2) i privati ricevono un contributo diretto e specifico per la realizzazione del lavoro da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 L.P. 16/2015 , in conto capitale o in conto interesse, superiore al 50% dell'importo dei lavori;
3) inoltre deve trattarsi di lavori e opere previsti dalla normativa, e precisamente: realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, rocreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative.
Tutti e tre i requisiti devono sussistere. In mancanza anche di uno solo di questi, la disciplina sull'evidenza pubblica non trova applicazione."
Similmente l'art. 2 c. 3 lett. c) L.P. 16/2015 riconduce nel campo applicativo della normativa sui contratti pubblici l'affidamento da parte di soggetti privati di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alle soglie europee, nel caso in cui essi siano connessi ad un appalto di lavori di cui all'art. 2 c. 3 lett. b) per i quali sia previsto, da uno dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 L.P. 16/2015 , un contributo diretto e specifico, in conto interesse o in conto capitale, che attualizzato superi il 50% dell'importo dei servizi.
A detti privati non si applicano le disposizioni  in materia di contratti pubblici riguardanti l'osservanza delle norme in tema di programmazione, direzione lavori, incentivi per le funzioni tecniche.
Salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono i contribuiti, il 50% del contributo puó essere erogato solo dopo l'affidamento dell'appalto e previa verifica da parte del sovvenzionatore che la procedura di affidamento si sia svolta nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.
"Si ricorda altresí che il provvedimento che concede il contributo deve espressamente condizionare la sua erogazione al pieno rispetto delle norme  del Codice, che costituisce quindi presupposto ineludibile per ottenere la sovvenzione.
L'art. 1 c. 4 d.lgs. 50/2016 prevede genericamente un dovere di controllo da parte delle SA  affinché i beneficiari dei contributi/sovvenzioni rispettino le disposizioni in materia di contratti pubblici."
Ne discende un duplice ordine di conseguenze:
1. l'amministrazione ha il potere­dovere di bloccare la liquidazione dei contributi ove, a seguito dell'apposita verifica, abbia riscontrato la violazione delle norme sui contratti pubblici;
2. in tale evenienza il privato beneficiario è tenuto a restituire anche quanto aveva giá ottenuto.
Al fine di determinare se un soggetto privato è soggetto alla L.P. 16/2015 é necessario inoltre verificare a chi spetterà la proprietà dell'opera. Se l'opera oggetto dell'affidamento è di proprietà della pubblica amministrazione e il privato è incaricato esclusivamente dello svolgimento della procedura, la normativa sui contratti pubblici trova sempre applicazione a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisisti sopra richiamati, poichè in casi simili il privato agisce come "longa manus" della pubblica amministrazione e si limita a svolgere la procedura di gara in vece della pubblica amministrazione. La mancata applicazione in simili casi della L.P. 16/2015 costituirebbe un illecito aggiramento della normativa in materia di contratti pubblici.

Data: 21.11.2017
[Impostazione e pubblicità delle gare]

Che cosa si intende per indagine di mercato ai fini dell'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando?

 

Si rinvia a quanto contenuto nel Vademecum sulle procedure di affidamento infra 40.000 € al seguente link: http://www.provincia.bz.it/acp/908.asp

Data: 21.11.2017
[Questioni generali e varie]
Per la cauzione la presenza della certificazione UNI EN ISO risulta determinante ai fini dell'esenzione della cauzione provvisoria. Tale regola vale per il concorrenti partecipanti in forma singola.

 

Per le RTI e i consorzi ordinari deve essere rispettata una disciplina particolare ai fini della esenzione di cui sopra:
nel caso di RTI di tipo orizzontale, il beneficio dell'esenzione della cauzione può essere riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;
nel caso di RTI dei tipo verticale, il beneficio dell'esenzione della cauzione è riconosciuto solo alle imprese certificate per la quota ad esse riferibile. Le imprese facenti parte del raggruppamento che non sono in possesso della certificazione, devono prestare cauzione per la quota ad esse riferibile;
nel caso di RTI di tipo misto, al fine di beneficiare della corrispondente esenzione, tutti i partecipanti al RTI che svolgono la medesima prestazione/categoria SOA devono possedere la certificazione;
In caso di partecipazione in consorzio di cui lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere dei suddetti benefici nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Data: 21.11.2017
[Questioni generali e varie]
Si chiede in  quali potesi  possa  non  essere  richiesta all´operatore economico la dichiarazione prevista dall’art. 93 comma 8 del codice, contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto d’appalto prescritta dall’art.103 del codice?

 

La presentazione della dichiarazione prevista dall´art.93 comma 8 del codice, contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione d'appalto, non è prevista:
se l'offerente è una micro, piccola o media impresa ovvero un raggruppamento o un consorzio ordinario costituito esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

 

Data: 21.11.2017
[Questioni generali e varie]
Affidamenti a cooperative sociali di tipo "B"


Vista la legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 recante "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.G.R. 11 marzo 1992 n. 5/L e succ. mod.;

Visto l'art. 14, comma 1 L.R. n. 5/2008 in tema di "registro provinciale degli enti cooperativi";

Vista la delibera della Giunta Provinciale del 13.06.2017, n. 614 "Misure a favore delle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: approvazione dello schema-tipo di convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici e cooperative sociali";

Visto l'art. 36, LP 21.12.2011, n. 15 e la delibera della Giunta provinciale 22.10.2012 n. 1541 "Incarichi a cooperative sociali di tipo "B" per servizi e forniture" che individua le categorie merceologiche e di servizi particolarmente adatte ad essere aquisite dalle cooperative sociali di tipo B, nonché la delibera della Giunta Provinciale 17.09.2012 n. 1397  (Incarichi a cooperative sociali. Approvazione delle clausole sociali);

Visto l'art. 59 L.P. 16/2015 in materia di appalti riservati;

Vista la delibera della Giunta Provinciale del 15 novembre 2016, n. 1227 "Linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali - Capo X della L.P. 16/2015 e s.m.i."

Con riguardo agli affidamenti in favore delle  cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 59 L.P. 16/2015 nonchè ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381, si segnala fra l’altro quanto segue:

L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi ­ diversi da quelli socio­sanitari ed educativi ­ in deroga alla normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e siano svolti in conformità dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza.

Le amministrazioni aggiudicatrici  possono riservare il diritto di partecipare alle procedure ex art. 59 L.P. 16/2015 nonché stipulare le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991. A partire dall'1 gennaio 2017, i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 della L.P. 16/2015 individuano i servizi da affidare alle cooperative sociali sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria, comunque denominato, laddove esistente, e, in ogni caso, sulla scorta del bilancio di previsione.

Le cooperative sociali di tipo B devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone con disabilità o svantaggiate ex art. 4 L. 381/1991. La Giunta provinciale può determinare ulteriori categorie di svantaggio come previste dalla vigente normativa europea e nazionale.

I consorzi cooperativi devono essere costituiti da almeno il 70% da cooperative sociali e le attività convenzionate devono essere svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Sono invitati a presentare offerta per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 L. 381/1991 solamente le cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 24/1988 iscritte nella categoria "cooperative sociali", sottocategoria "b) cooperative per lo svolgimento di attivitá finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ovvero i relativi consorzi iscritti nella sottocategoria "c) consorzi cooperativi" del registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R 5/2008.

L’iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R. 5/2008  è condizione necessaria  per la stipula delle convenzioni. Per quanto riguarda invece l'affidamento di appalti di forniture e servizi, gli offerenti vengono selezionati prioritariamente tra le cooperative e i relativi consorzi  iscritti nel registro provinciale degli enti cooperativi, e in subordine tra le cooperative e i relativi consorzi iscritti nell'elenco provinciale degli operatori economici. L'iscrizione al registro provinciale sostituisce l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

L’oggetto delle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B è definito dall’art. 5, comma 1, della legge n. 389/1991, secondo cui le stesse possono essere stipulate per la “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio­sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive euroopee in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1”.

"In applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l’ente seleziona almeno 5 OE da invitare se sussitenti, e promuove l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l’ente specifica gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione/affidamento dell'appalto ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative.

Per l'appalto di servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro, gli enti possono procedere mediante affidamento diretto."

 

Data: 3.11.2017
[Impostazione e pubblicità delle gare]
L'art. 3, L.P. 16/2015, prevede la suddivisione in lotti qualitativi, che possono essere attribuiti ad una categoria o lavorazione in base al sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.
Il criterio per la possibile suddivisione in lotti risulta dal sistema di qualificazione, nello specifico, dalle categorie SOA.
A titolo esemplificativo, la categoria SOA OS6 può comprendere diverse lavorazioni, come ristrutturazioni in legno, materie plastiche, metallo e vetro.
È, quindi, possibile suddividere a propria volta la categoria SOA OS6 in ulteriori "sotto-categorie" per le finiture in legno oppure, ad esempio, in metallo?

 

Si, una categoria SOA può essere ulteriormante suddivisa. Le lavorazioni omogenee appartenenti ad una singola categoria SOA possono infatti formare oggetto di un lotto qualitativo.

Data: 3.11.2017