FAQ

[Piattaforma telematica]

Come devono essere inserite nel sistema le gare che hanno per oggetto forniture pluriennali?

Come importo di gara (a livello di lotto) lato stazione appaltante va immesso l'importo complessivo e non quello annuale. L'operatore economico nella compilazione dell'offerta economica (allegato C) deve riportare il valore complessivo offerto e non quello annuale.

Data: 17.5.2013
[Questioni generali e varie]
È necessaria la verifica e validazione del progetto per lavori sovvenzionati, affidati da soggetti privati?

L'art. 32, comma 1, lett. d), D.Lgs 163/2006 riconduce nel campo di applicazione della normativa sull'evidenza pubblica la realizzazione di lavori pubblici da parte di soggetti privati che, per la realizzazione di lavori di cui all’allegato I del Codice e di edilizia relative ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero di importo superiore ad un milione di euro, ricevono un contributo diretto e specifico dalle amministrazioni pubbliche, in conto capitale o in conto interesse, superiore al 50% dell’importo dei lavori.

Nei casi indicati, ai fini dell'applicazione della normativa sull'evidenza pubblica, rileva il carattere oggettivamente pubblico degli interventi perché attuati con finanziamento pubblico. A detti privati, non si applicano, per espressa previsione di legge (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006) gli artt. 63, 78 comma 2, 90 comma 6, 92, 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ne consegue che non trovano applicazione, in particolare, le disposizioni riguardanti l'osservanza delle norme in tema di programmazione, direzione lavori, incentivi per la progettazione.

Per quanto riguarda la distinzione fra validazione e verifica di progetto:

  1. La VALIDAZIONE è un atto dovuto, redatto e firmato da parte del Responsabile di Procedimento sulla base delle informazioni fornitegli dal soggetto incaricato di effettuare la verifica. Questo atto chiude il processo di progettazione e di verifica e, di fatto, attesta che il progetto può essere posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 55, comma 3, D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice appalti) il bando di gara e/o la lettera di invito devono riportare gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
  2. La VERIFICA è attività che precede la validazione e consiste, in generale, nello svolgimento di una serie di controlli sulla qualità e completezza del progetto e sulla sua rispondenza alla normativa di settore, compresa quella urbanistica ed ambientale.
    Tale attività è disciplinata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 44 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
Data: 11.4.2013
[Impostazione e pubblicità delle gare]
Per quali categorie merceologiche sussiste l'obbligo di acquistare tramite CONSIP?
(sostituisce il testo del 11/03/2013)

In ordine agli aspetti applicativi relativi alle norme sulla spending review, si rinvia per opportuna consultazione a quanto indicato da Consip s.p.a. nella relativa tabella esplicativa.
Data: 13.3.2013
[Impostazione e pubblicità delle gare]
Devono per le forniture nell'ambito di gare di lavori pubblici essere rispettati i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP?
Qualora le gare di lavori comprendano anche forniture di beni, nella stima della base d'asta deve essere tenuto conto dei parametri di qualità-prezzo, come limiti massimi previsti dalle convenzioni CONSIP. Per poter derogare a tale principio la scelta tecnica deve essere giustificata e motivata.

Si fa presente che già in fase di progettazione deve essere tenuto conto dei parametri CONSIP.

L'Agenzia per i contratti pubblici (ACP) per le gare effettuate per conto terzi chiede esplicitamente che siano state effettuate le dovute verifiche ai sensi della legge.
Data: 5.3.2013
[Impostazione e pubblicità delle gare]
Quando possono essere stipulati contratti "a misura"?

Contratti “a corpo” e “a misura” (art. 53, co. 4, Decreto Legislativo n. 163 del 2006)

L’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli contratti pubblici) prevede, come regola generale, che gli appalti pubblici di lavori debbano essere stipulati a corpo.
Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di stipulare a misura esclusivamente nei seguenti casi:

  1. contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro;
  2. a prescindere dall’importo, tutti i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e quelle di consolidamento dei terreni.

La ratio delle due diverse modalità di determinazione del prezzo “a corpo” e “a misura” è indicata dallo stesso legislatore statale, il quale precisa che per le prestazioni “a corpo” il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione, mentre per le prestazioni “a misura” il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
La preferenza espressa dal Codice degli contratti pubblici per le prestazioni “a corpo” risponde, dunque, ad una esigenza di prevedibilità della spesa pubblica.

Data: 21.2.2013
[Impostazione e pubblicità delle gare]

Quando può la stazione appaltante acquistare beni o servizi sotto soglia comunitaria fuori dal MePA?

(sostituisce il testo del 04/12/2012)

  1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche sono sempre obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
  2. Le altre amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001), ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR n. 207/2012 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dall’Agenzia Contratti Pubblici, fermo restando gli obblighi e le facoltà previste dall’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006.
Data: 8.2.2013
[Impostazione e pubblicità delle gare]
Come operano i parametri CONSIP rispetto alle centrali di committenza e le altre pubbliche amministrazioni?

(sostituisce il testo del 04/12/2012)

Nell'art. 1 del D.L. n. 95/2012 viene stabilito che le centrali di committenza regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Le amministrazioni pubbliche non obbligate a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ne utilizzano i "parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, fermo restando l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Data: 4.2.2013
[Tracciabilità pagamenti]
Come deve comportarsi la SA per una gara già conclusa per la quale non aveva a suo tempo richiesto il codice CIG presso il sistema SIMOG?
Anche se tardivamente, la SA deve provvedere al ritiro di un codice CIG ed al pagamento del contributo AVCP per l’importo previsto all’epoca della pubblicazione del bando o di avvio della procedura.
In considerazione del fatto che l’operatore economico, al momento di presentazione dell’offerta, non era stato messo nella condizione di adempiere al pagamento del corrispettivo a suo carico, per tali casi non gli viene richiesto il pagamento tardivo del contributo AVCP.
Data: 10.12.2012
[Questioni generali e varie]
Anche gli operatori economici con sede all’estero sono obbligati ad utilizzare la firma digitale per partecipare a gare telematiche?

Gli operatori economici con sede all’estero, i quali, ai sensi della direttiva 1999/93/CE, sono in possesso della firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato (rilasciato da un “prestatore di servizi di certificazione” accreditato), utilizzano tale firma digitale per partecipare a gare telematiche. La firma digitale viene identificata sul certificato attraverso la definizione “firma qualificata”. In caso contrario gli operatori economici esteri dovranno allegare la scansione dei documenti debitamente sottoscritti a mano e la scansione di un documento d'identità (carta d'identità o equivalente) del rappresentante legale. In caso di aggiudicazione della gara ad un operatore estero, sarà comunque compito della stazione appaltante provvedere all'effettuazione di opportuni controlli e verifiche.

Data: 23.9.2010
[Piattaforma telematica]
Come faccio ad essere sicuro che gli inserimenti da me effettuati sul sistema per la predisposizione di una gara non vengano letti da altri utenti? E quelli che ricevo dagli Operatori Economici?

Il gestore del Sistema garantisce che le informazioni siano rese disponibili solo agli interessati secondo le modalità della gara in oggetto (vedasi i documenti presenti nella sezione “Sito e riferimenti”).

Data: 23.9.2010