Restauro e risanamento conservativo
L’Ufficio beni architettonici e artistici verifica che gli interventi di restauro programmati per un bene architettonico o artistico siano compatibili con il suo carattere di bene tutelato. Gli interventi sono disciplinati da direttive nazionali e internazionali nell’ambito della tutela come la Carta di Venezia (1964) e la Carta del Restauro (1972), vedi pure "Diritto dei beni culturali e doveri".
È consentito apportare modifiche ai beni architettonici nella misura in cui rimangano inalterate strutture e superfici, nonché le peculiarità tipologiche del loro impianto architettonico. Per strutture si intendono murature, volte, strutture in legno, soffitti a travi e capriate antiche; per superfici si intendono tinteggiature, intonaci originali, conci, affreschi, decorazioni a stucchi, rivestimenti lignei nonché coperture di tetti.
Gli annessi moderni, nella misura in cui sono compatibili con l’edificio sotto tutela, devono distinguersi dalle parti storiche ed essere eseguiti in un linguaggio formale contemporaneo, che si inserisca nel contesto ed entri in dialogo con l'esistente.
Non corrisponde agli obiettivi della tutela la rimozione di superfetazioni e modifiche che documentino l’evoluzione storica dell’edificio, allo scopo di mettere in evidenza presunte condizioni originali (ad es. la rimozione di aggiunte barocche in una chiesa gotica).