La procedura dell'esproprio
Le indicazioni seguenti si applicano all'espropriazione di beni immobili, di diritti reali relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali e loro aziende nonché alle occupazioni temporanee e d'urgenza.
Per opera pubblica si intende l'opera realizzata direttamente o indirettamente da un soggetto di diritto pubblico per il perseguimento di un fine di interesse pubblico, quindi per il soddisfacimento di determinate esigenze della collettività.
Beni soggetti ad esproprio
- beni di privati
- beni disponibili di un ente pubblico
- beni indisponibili di un ente pubblico, quando l'interesse pubblico da perseguire abbia un rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione
Beni non soggetti ad esproprio
- beni appartenenti al demanio pubblico salvo pronuncia di sdemanializzazione
- beni appartenenti alla Santa Sede salvo accordo con la stessa
- gli edifici destinati al culto salvo gravi ragioni e previo accordo con la rispettiva confessione religiosa