Aspetti fiscali - tributari
Gli strumenti urbanistici definiscono le seguenti zone omogenee:
- ZONA A: (centro storico): le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- ZONA B (zona di completamento): le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A) si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- ZONA C (zona d’espansione): le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B;
- ZONA D (zona produttiva): le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- ZONA E (verde agricolo): le parti del territorio destinate ad usi agricoli escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C;
- ZONA F (zona per opere ed impianti pubblici): le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Le indennità corrisposte a titolo di indennità d'esproprio, d'occupazione o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva sono soggette ai sensi della legge 30.12.1991 n. 413, articolo 11 commi 5,6 e 7 a ritenuta d'acconto – 20% (ai fini IRPEF) - se corrisposte relativamente ad aree (i cui proprietari siano soggetti che non esercitano imprese commerciali ) destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane, all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D (D.M. n. 1444/1968).
Ai fini della tassazione rilevano esclusivamente le cessioni di terreni ricadenti nelle menzionate zone omogenee. In caso di immobili ricadenti in esse solo parzialmente, la ritenuta deve essere operata limitatamente alle indennità relative all'area ricompresa all'interno delle zone stesse.
È invece non assoggettabile a tassazione la percezione di somma, avvenuta ai medesimi titoli relativamente a fabbricati di qualunque tipo, nonché alle eventuali pertinenze.
Non sono tassabili le indennità inerenti aree destinate ad usi agricoli, rientranti in zone omogenee definite di tipo E, nonché le indennità relative alle aree destinate ad insediamenti di interesse collettivo – zona F.
Le indennità d'esproprio ed occupazione relative a terreni edificabili (requisito oggettivo), se corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa commerciale (requisito soggettivo), sono soggette ad IVA.
La ritenuta d'imposta non si applica alle indennità da corrispondere per la costituzione di servitù né quelle dovute agli affittuari di fondi agricoli.