Occupazione temporanea
La legge prevede tre tipi di La legge prevede tre tipi di procedimenti occupativi.
Occupazione temporanea per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di lavori (art. 24-28)
li imprenditori ed esecutori di un'opera pubblica utilità possono occupare temporaneamente fondi privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire cantieri, magazzini ed officine, per praticare passaggi provvisori, per aprire canali di diversione per acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Sindaco, deve indicare la durata dell'occupazione e l'ammontare dell'indennità offerta. La domanda deve essere notificata, a cura del richiedente, ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di 20 giorni decorrente dalla notificazione, le loro osservazioni e di dichiarare espressamente se accettano l'indennità offerta, la quale, in caso di silenzio, si considera rifiutata.
Trascorso il termine indicato senza che sia fatta espressa dichiarazione di accettazione, l'organo competente, se ritiene fondata la domanda, determina con proprio decreto la durata e le modalità della occupazione, le eventuali limitazioni nonché la relativa indennità. A tal punto si eseguono la stima e lo stato di consistenza. L'organo competente, vista la stima, con il decreto d'occupazione, ordina il deposito della somma determinata ed autorizza l'occupazione temporanea.
Questo procedimento occupativo trova, nella pratica, un'applicazione molto esigua.
Occupazione d'urgenza
La fattispecie occupativa riguarda i casi di rottura di argini, rovesciamento di ponti o altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza.
Previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, il Sindaco può ordinare con decreto da notificarsi ai proprietari ed altri eventuali aventi diritto, l'occupazione dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere necessarie con contestuale indicazione di un congruo termine a ciò necessario. Con il decreto d'occupazione o successivo provvedimento viene stabilita l'indennità da corrispondersi.
Se le circostanze rendano necessario far diventare l'occupazione d'urgenza definitiva, si procede alla emissione del decreto d'esproprio ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge sugli espropri.
Occupazione temporanea preordinata all'esproprio
Per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio o il Sindaco territorialmente competente, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo deposito delle indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l'occupazione d'urgenza dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori.
In tutti gli altri casi di lavoro dichiarati urgenti ed indifferibili, il decreto di occupazione è emesso su conforme deliberazione della Giunta provinciale / Giunta comunale.
Entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto che determina l'indennità per l'occupazione, i proprietari possono proporre opposizione contro l'indennità alla Corte d'Appello territorialmente competente.
Il decreto perde efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro 12 mesi dalla data della sua emissione.
L'occupazione non può essere in alcun caso protratta oltre 7 anni dalla data di emissione del decreto che l'autorizza.
Questa è la fattispecie occupativa che trova la più ampia applicazione nell'ambito dei lavori pubblici.