Occupazione d'urgenza
La fattispecie occupativa riguarda i casi di rottura di argini, rovesciamento di ponti o altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza.
Previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, il Sindaco può ordinare con decreto da notificarsi ai proprietari ed altri eventuali aventi diritto, l'occupazione dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere necessarie con contestuale indicazione di un congruo termine a ciò necessario. Con il decreto d'occupazione o successivo provvedimento viene stabilita l'indennità da corrispondersi.
Se le circostanze rendano necessario far diventare l'occupazione d'urgenza definitiva, si procede alla emissione del decreto d'esproprio ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge sugli espropri.