Occupazione temporanea per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di lavori (art. 24-28)
Gli imprenditori ed esecutori di un'opera pubblica utilità possono occupare temporaneamente fondi privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire cantieri, magazzini ed officine, per praticare passaggi provvisori, per aprire canali di diversione per acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Sindaco, deve indicare la durata dell'occupazione e l'ammontare dell'indennità offerta. La domanda deve essere notificata, a cura del richiedente, ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di 20 giorni decorrente dalla notificazione, le loro osservazioni e di dichiarare espressamente se accettano l'indennità offerta, la quale, in caso di silenzio, si considera rifiutata.
Trascorso il termine indicato senza che sia fatta espressa dichiarazione di accettazione, l'organo competente, se ritiene fondata la domanda, determina con proprio decreto la durata e le modalità della occupazione, le eventuali limitazioni nonché la relativa indennità. A tal punto si eseguono la stima e lo stato di consistenza. L'organo competente, vista la stima, con il decreto d'occupazione, ordina il deposito della somma determinata ed autorizza l'occupazione temporanea.
Questo procedimento occupativo trova, nella pratica, un'applicazione molto esigua.