Accesso alla proprietà privata - art. 2
L'articolo 2, L.P. 10/91 disciplina i casi nei quali può essere autorizzato l'accesso alla proprietà privata con decreto.
I tecnici incaricati dell'elaborazione di un progetto di un'opera pubblica, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dall'incarico ricevuto, purché ne sia data loro facoltà con decreto del Sindaco territorialmente competente e ne sia dato avviso ai proprietari cinque giorni prima. L'avviso è dato a cura del Sindaco ed a spese di chi richiede gli studi; deve indicare le generalità delle persone cui è data facoltà di introdursi nelle proprietà private. Il Sindaco ed i proprietari interessati possono assistere alle operazioni peritali o farsi rappresentare da persone di fiducia.
Coloro che intraprendono le operazioni peritali sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari.
Nel decreto viene fissata la durata delle operazioni peritali.