Pareggio di bilancio
Ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto di Autonomia la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa secondaria in materia di finanza locale. Con legge provinciale 14 febbraio 1992 n. 6, con la quale è regolato il finanziamento degli enti locali, la stessa Provincia ha provveduto in tale senso.
L’articolo 1, comma 1, della sopraccitata legge provinciale stabilisce che la Provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, in modo tale che i comuni dispongano di una dotazione finanziaria che permetta loro il raggiungimento degli obiettivi e di adempiere alle competenze proprie, trasferite e delegate; inoltre ai comuni deve essere data la possibilità di una pianificazione pluriennale dei provvedimenti. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza unitaria dei comuni.
L’articolo 12 comma 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992 n. 6 dispone che il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia stabiliscono criteri, modalità e indicatori compatibili con quelli a cui è tenuta la Provincia in virtù dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.
L’articolo 79 dello Statuto di Autonomia prevede che il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
A norma dell’articolo 79, comma 3, dello Statuto di Autonomia, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma.
Ai sensi dell’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Con decreto ministeriale del 1° agosto 2019 il risultato di fine esercizio in termini di competenza è stato articolato in tre distinti equilibri (“risultato di competenza”, “equilibrio di bilancio” e “equilibrio complessivo”), modificando i prospetti del quadro generale riassuntivo e dell’equilibrio di bilancio allegati al rendiconto.