Finanziamento dei comuni e pareggio di bilancio
Lo Statuto di autonomia fissa all’articolo 80 la competenza legislativa per la finanza locale. La Provincia di Bolzano è cosi responsabile per il finanziamento dei comuni.
I comuni devono essere dotati di risorse finanziarie idonee per svolgere le funzioni proprie, quelle trasferite e quelle delegate nell’interesse delle comunità locali; inoltre deve essere possibile una pianificazione pluriennale di interventi.
La disciplina normativa si trova nelle leggi provinciali 14 febbraio 1992 n.6 (Link esterno) e 11 giugno 1975 n. 27. (Link esterno)
L'ammontare dei finanziamenti e la ripartizione degli stessi tra i singoli comuni sono definiti annualmente con accordo per la finanza locale stipulato tra il Presidente della provincia, l’Assessore provinciale competente ed una rappresentanza dei comuni (Comitato di coordinamento per la finanza locale).
Le funzioni della rappresentanza dei comuni (comitato di coordinamento per la finanza locale) sono svolte dal consiglio dei comuni di cui alla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4
Negli accordi per la finanza locale si trovano ulteriori regole di dettaglio per i principi stabiliti dalla legge provinciale.
I mezzi finanziari del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per la copertura delle spese correnti. Il trasferimento di questi mezzi finanziari avviene sulla base di parametri, che tengono conto del fabbisogno finanziario teorico e della capacità di generare entrate dei comuni. Le principali fonti di entrate proprie dei comuni sono la produzione di energia idroelettrica, l’imposta municipale immobiliare Imi oltre alle entrate derivanti dai beni comunali.
Nell’ambito degli investimenti il finanziamento dei comuni è stato radicalmente riformato nell'anno 2016 con l’introduzione del fondo investimenti.
L’idea principale consiste nel rafforzamento dell’autonomia finanziaria dei comuni assicurando agli stessi sicurezza nella programmazione. A tal fine a ciascun comune viene messo a disposizione un budget per investimenti nel periodo temporale di dieci anni. La decisione in merito a quale opera realizzare e la tempistica è lasciata interamente ai comuni.
Oltre a questo i comuni possono richiedere un contributo a fondo perduto per singole opere urgenti ed improrogabili, nel caso in cui i mezzi propri del comune non siano sufficienti per questo scopo.