Enti del Terzo settore

Con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è stato adottato il "Codice del Terzo settore" che disciplina il Terzo settore, attuando i principi previsti dalla legge delega 106/2016. Tale riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017; tuttavia, alcune disposizioni non sono entrate in vigore.

Lo scopo della riforma era quello di creare una legislazione organica e modificando il precedente sistema, caratterizzato da vari registri speciali che permettevano agli enti che vi erano iscritti di godere di determinate agevolazioni fiscali; tale scopo è stato attuato attraverso l'introduzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”).

Iscrivendosi al Registro unico associazioni, fondazioni e altri enti possono accedere a determinate agevolazioni.

L'iscrizione al Registro unico non costituisce un'obbligo. Pertanto le associazioni, fondazioni e comitati possono svolgere le loro attività senza essere iscritte al RUNTS. In tal caso non potranno godere delle particolari agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore e non saranno soggetti ai particolari obblighi previsti in caso di iscrizione al RUNTS.

 

 
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Possono essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore gli enti (associazioni, fondazioni, comitati) che svolgono esclusivamente o prevalentemente “attività di interesse generale”; tali attività di interesse generale sono state definite dall'art.5 del D.Lgs. 117/2017 .

Anche le imprese sociali risultano iscritte al RUNTS, ma ad esse si applicano in gran parte disposizioni diverse da quelle previste dal Codice del Terzo settore.

Non possono essere inceve iscritti al RUNTS gli enti pubblici, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (fatta eccezione per i corpi dei vigili del fuoco volontari nelle Province di Trento Bolzano e nella Aosta, nonchè a seguito del Decreto Legge 135/2018 le ex Ipab, che vi possono essere iscritte pur essendo sottoposte a controllo pubblico).

Sono considerati “Enti del Terzo Settore” tutti gli enti che sono iscritti al Registro unico.

Il RUNTS è suddiviso in sette sezioni:

  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni per la promozione sociale
  • enti filantropici
  • imprese sociali, comprese le cooperative sociali (attenzione: la loro iscrizione avviene tramite il registro delle imprese)
  • reti associative (iscrizione curata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
  • società di mutuo soccoso
  • altri enti del Terzo settore.

Le diverse sezioni godono di agevolazioni fiscali in parte diversi e in parte sono coratterizzati da un regime differenziato.

Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021; dal 23 novembre 2021 non possono essere presentate nuove domande di iscrizione nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni per la promozione sociale. Nel 2022 le associazioni che il 22 novembre 2021 erano iscritte nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni per la promozione sociale sono state iscritte alle sezioni corrispondenti del RUNTS a cura del amministrazione provinciale.

 Associazioni che in precedenza non erano iscritte in nessuno dei due registri provinciali hanno la possibilità di iscriversi alle sezioni del RUNTS a partire dal 23 novembre 2021; l'iscrizione avviene tramite il link del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ ; per potersi iscrivere al RUNTS l'ente deve disporre di proprio indirizzo PEC ed il suo legale rappresentante deve accreditarsi tramite SPID (o la carta di identità digitale CIE).

Una lista aggiornata degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS è reperibile sotto il link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti .

Attività di interesse generale e attività diverse

Ad eccezione delle imprese sociali, gli enti del terzo settore devono svolgere prevalentemente o esclusivamente una o più attività di interesse generale; tali attività sono definite dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; gli enti del Terzo settore devono indicare nello statuto le attività di interesse generale svolte.

Oltre alle attività di interesse generale, gli enti iscritti al RUNTS possono svolgere anche "attività diverse" ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, che sono state disciplinate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107; queste “attività diverse” che ricomprendono anche eventuali attivìtà a carattere commerciale che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolta. Lo svolgimento di tali attività è possibile solo se lo statuto statuto dell'ente prevede espressamente la possibilità di svolgere le "attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017" e se tali attività sono "strumentali e secondarie" rispetto all'attività di interesse generale:

  • Le attività diverse sono strumentali si considerano strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente  dal  loro oggetto,  sono  esercitate  dall'ente  del  Terzo  settore,  per   la realizzazione,   in   via   esclusiva,   delle   finalita'   civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo.
  • Le attività diverse sono secondarie se (a) i relativi ricavi non siano superiori  al  30%  delle  entrate complessive dell'ente del Terzo settore o se (b) i relativi  ricavi  non  siano  superiori  al  66%  dei  costi complessivi dell'ente del Terzo settore; per determinare i costi totali, possono essere presi in considerazione anche i costi figurativi relativi all'impiego di volontari  iscritti nel relativo registro nonchè la differenza  tra  il  valore  normale  dei  beni  o  servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria  e  il loro costo effettivo di acquisto.

L'organo di amministrazione deve indicare il criterio utilizzato (30% dei ricavi o in alternativa 66% dei costi) in sede di redazione del bilancio. Nel caso di mancato rispetto del limite scelto l'ente del Terzo settore ha  l'obbligo  di  effettuare,  nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del  bilancio  da parte dell'organo competente, apposita segnalazione  all'ufficio  del Registro  unico  nazionale  territorialmente  competente.