Iscrizione

In base alle disposizioni del Codice del Terzo settore e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, n. 106 associazioni, fondazioni e altri enti possono richiedere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Tale iscrizione avviene per via telematica tramite il link Internet servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ ; l'iscrizione delle imprese sociali (che ricomprendono anche le cooperative sociali) al RUNTS si effettua iscrivendole nell'apposita sezione del registro delle imprese. Tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore sono considerati "enti del Terzo settore".

Il RUNTS è suddiviso in sette sezioni, con si differenziano con riguardo ai vantaggi di cui godone e i rispetto ai requisiti per l'iscrizione:

  • organizzazioni di volontariato,
  • associazioni di promozione sociale,
  • enti filantropici,
  • imprese sociali, comprese le cooperative sociali,
  • reti associative,
  • società di mutuo soccorso,
  • altri enti del Terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative, la gestione delle singole sezioni spetta alle Regioni e alle Province autonome. Se ricorrono i presupposti, un ente del Terzo settore può migrare da una sezione all'altra, ma ad eccezione di quanto nella sezione reti associative non può essere iscritte allo stesso momento in più di una sezione.

Per essere iscritte nell'albo unico le società devono possedere i requisiti per l'iscrizione; questi requisiti sono diversi per le varie sezioni:

Organizzazioni di volontariato (artt. 32, 33 e 34 Codice del Terzo settore)

  • Devono avere la forma giuridica dell'associazione riconosciuta o non riconosciuta. Se l'associazione è stata costituita dopo il 3 agosto 2017, deve essere stata costituita da almeno sette persone o tre organizzazioni di volontariato. Tuttavia, è possibile rettificare le carenze corrispondenti nell'atto istitutivo ai fini di un'iscrizione (vedi volantino atto istitutivo)
  • È necessario utilizzare "ODV" o "organizzazioni di volontariato" o gli equivalenti in lingua tedesca "EO" o "ehrenamtliche Organisation" come parte della denominazione dell'associazione da indicate in tutte le comunicazioni.
  • Le attività di interesse generale devono essere svolta principalmente dai soci dell'associazione, che devono prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito; il numero totale dei dipendenti dell'associazione non può superare il 50% del numero dei volontari.
  • Le organizzazioni di volontariato possono associare anche altre organizzazioni di volontariato; lo statuto può prevedere di poter associare anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non superi il 50% del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
  • I membri del organo di amministrazione devono essere soci dell'associazione o, se l'associazione ammette anche altre associazioni o enti, membri delle proprie organizzazioni aderenti.
  • Lo statuto deve essere conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore; trattandosi sempre di associazioni, devono essere osservate anche le disposizioni in materia del Codice (vedi foglio informativo circa gli elementi essenziali dello statuto).

Associazioni di promozione sociale (Artt. 35, 36, 85 Codice del Terzo settore)

  • Devono avere la forma giuridica dell'associazione riconosciuta o non riconosciuta. Se l'associazione è stata costituita dopo il 3 agosto 2017, deve essere stata costituita da almeno 7 persone o 3 associazioni di promozione sociale (vedi foglio informativo sull'atto costitutivo)
  • Devi utilizzare "APS" o "associazione di promozione sociale" nei tuoi invii o gli equivalenti in lingua tedesca "VFG" o "Verein zur Förderung des Gemeinwesens" come parte del nome dell'associazione.
  • La maggior parte del lavoro deve essere svolto dai propri associati (o dai soci degli enti associati) dell'associazione su base volontaria; tuttavia, a differenza delle organizzazioni di volontariato, le associazioni per la promozione sociale possono intrattenere rapporti di lavoro con gli associati dell'associazione. Il numero totale dei dipendenti non può superare il 50% del numero dei volontari o il 5% degli associati dell'associazione.
  • Le associazioni di promozione sociale possono associare anche altre associazioni di promozione sociale; le statuto può prevedere di poter associare anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
  • Lo statuto deve essere conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore; trattandosi sempre di associazioni, devono essere osservate anche le disposizioni in materia del Codice (vedi foglio informativo circa gli elementi essenziali dello statuto).


Istanza

Per richiedere l'iscrizione il legale rappresentante deve avere uno SPID (o essere munito di carta d'identità digitale CIE, se attivata) e la firma digitale; la registrazione avviene digitalmente tramite il link servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/; per l'ente interessato alla registrazione devono essere fornite, tra le altre, le seguenti informazioni:

  • indirizzo email PEC dell'ente richiedente la registrazione
  • codice fiscale dell'ente
  • rappresentante legale e relativo codice fiscale
  • i titolari di cariche dell'ente (nel caso di associazioni, ad es. i membri del Consiglio direttivo) e i loro codici fiscali
  • l'indicazione delle attività di interesse generale svolte dall'ente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (deve essere coerente con quanto previsto nello statuto)
  • indicazione se lo statuto dell'ente prevede la possibilità di svolgere attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (è lecito svolgere attività diverse se ciò è previsto in modo esplicito nello statuto)
  • altre informazioni richieste o che l'ente intenda comunque segnalare (p.es. opzione di partecipare alla distribuzione del 5 per mille).

Inoltre, insieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti  (formato PDF/A):

  • atto costitutivo; qualora non possa essere fornito, vi è la possibilità di presentare un'autodichiarazione ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106 e con riferimento al DPR 445/2000
  • statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate
  • gli ultimi due bilanci consuntivi approvati dall'assemblea (nel caso di fondazioni o altre società dall'organo competente previsto dallo statuto) se disponibili ( non è quindi necessario nell'ipotesi di enti neocostituiti)
  • i verbali dai quali risulta l'approvazione dei bilanci depositati da parte dell'organo competente (nel caso di associazioni, l'assemblea, nel caso di fondazioni o altri enti, l'autorità indicata nei rispettivi statuti).

L'istanza deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. La relativa autodichiarazione viene resa ai sensi del DPR 445/2000 (art. 76 del DPR 445/2000: responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci).

 

Contatti

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