Benefici collegati all'iscrizione e obblighi derivanti dell'iscrizione

L'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è facoltativa, e le associazioni o una fondazioni possono scegliere se iscriversi o meno nel RUNTS. L'iscrizione costituisce presupposto necessario per l'applicazione delle agevolazioni fiscali e delle altre misure di sostegno degli enti del Terzo settore previste dalla legislazione. Alle imprese sociali le agevolazione previste dal Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) si applicano solo se ciò è espressamente previsto.

Agevolazioni

Alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore devono essere approvate da parte della Commissione Europea. Tali disposizioni entreranno in vigore solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata concessa l'approvazione.

Per gli enti del terzo settore sono già in vigore le seguenti misure:

  • social bonus
  • Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del Terzo settore
  • Disposizioni in materia di imposte indirette e imposte locali

 

Elargizioni liberali (Art. 83 D.lgs 117/2017)

Se le donazioni vengono effettuate a favore di enti del eTrzo settore e ciò avviene tramite banche o uffici postali, il donatore può far valere la detraibilità o la deducibiltà nella seguente misura:

  • Persone fisiche come donatori: Detrazione fiscale da IRPEF pari al 30% (35% se il beneficiario è un'organizzazione di volontariato) delle donazioni di denaro o beni, per un valore complessivo della donazione inferiore a 30.000 euro annui. In alternativa: deducibile dalla base imponibile nella misura del 10% del reddito dichiarato (è più vantaggioso con aliquote progressive più elevate)
  • Enti e società come donatori: Deducibile dalla base imponibile nella misura del 10% del reddito totale dichiarato

 

Social Bonus (art. 81 D.Lgs. 117/2017)

È previsto un credito d'imposta per le donazioni in denaro agli enti non commerciali del terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Il bonus fiscale è di:

65% per le donazioni da persone fisiche, fino ad un massimo del 15% del reddito imponibile o del 5 per mille del reddito annuo ai soggetti titolari di reddito d'impresa;
50% per le donazioni da enti e società, fino ad un massimo del 5 per mille del reddito annuo o del 15% del reddito imponibile, a favore e degli enti del Terzo settore non commerciali.

 

Disposizioni in materia di imposte indirette e imposte locali (art. 82, D.Lgs. 117/2017)

Tra le altre disposizioni, l'articolo 82 del Codice del Terzo settore prevede in particolare quanto segue:

  • Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie, anche se dichiarate conformi all'originale, estratti, certificati, dichiarazioni, prove e ogni altro documento, in forma cartacea o telematica, rilasciati dagli organi preposti al comma 1 o richiesti sono esenti dall'imposta di bollo (applicabile anche alle cooperative sociali)
  • Le imposte di registro, ipotecarie e catastali  su atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, di enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali) si applicano in misura fissa. Se le modifiche statutarie servono ad adeguarsi a modifiche o integrazioni previste da norme di legge, sono esenti dall'imposta di registro. Sono esenti dall'imposta di registro gli atti costitutivi e gli atti relativi alle attività delle organizzazioni di volontariato.
  • Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono riscosse in misura fissa sugli atti di trasferimento della proprietà di immobili e sugli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento a favor di tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa.

 

5 per mille

Gli enti del Terzo settore hanno la possibilità di richiedere di partecipare alla distribuzione del 5% per mille dell'imposta sul reddito .

 

Obblighi

Gli enti del Terzo settore sono soggetti a controlli per garantire il rispetto degli obblighi di legge e la corretta applicazione della normativa fiscale. L'iscrizione nel RUNTS richiede il rispetto di obblighi di trasparenza e di obblighi relativi ai bilanci, agli eventuali organi di controllo e alla governance.

 

Attività di volontariato (artt. 17 e 18 d.lgs. 117/2017)

Possono beneficiare dell'attività di volontariato tutti gli enti del Terzo Settore; le associazioni iscritte come "organizzazioni di volontariato" o "associazioni per la promozione sociale" devono svolgere le propria attività di interesse generale prevalentemente con il supporto della attività di volontariato dei  soci volontari (o, se tali associazioni sono a loro volta costituite da enti, degli associati di tali enti affiliati).

I volontari mettono a a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità fornendo risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In nessun caso l'attività di volontariato puo essere retribuita, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente del Terzo Settore per il quale prestano servizio solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Ente stesso. Sono esclusi i rimborsi forfettari delle spese a favore dei volontari; sono invece possibili i rimborsi delle spese  sulla base di un elenco ("A piè di lista": prova basata su un'autodichiarazione, che si effettua ai sensi e con gli effetti del DPR 445/2000 e che coniene l'inidicazione dei costi sostenuti dal volontario), ma in tali casi l'importo dichiarato non può superare 10 € al giorno e 150 € al mese.
Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore non si applicano a coloro che prestano servizio civile volontario.

I volontari che prestano servizio continuativo per un'associazione, una fondazione o un altro ente del Terzo settore devono essere iscritti in un apposito elenco; la vidimazione di tali elenchi è possibile tramite i comuni. L'articolo 18 del Codice del Terzo settore prevede che tali volontari devono essere assicurati contro la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie che possono derivare dall'attività di volontariato.

I volontari non pssono intrattenere rapporti di lavoro con l'organizzazione presso la quale svolgono la propria attività. Al riguardo sono previste eccezioni a favore del CNSAS e delle organizzazioni di soccorso nel settore del trasporto di pazienti in Trentino e Alto Adige.

 

Libri sociali obbligatori (Articolo 15 del Codice del Terzo settore)

Gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati e aderenti;
  • libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
  • libro delle adunanze e deliberazioni del organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e deliberazionidell'organo di controllo
  • libri delle adunanze e deliberazioni degli altri eventuali organi dell'ente.

Un registro dei volontari (volontari) deve essere tenuto dagli enti del Terzo settore. Questo deve essere vidimato; la vidimazione si può richiedere anche ai Comuni.

 

Bilancio (artt. 13 e 14 Codice Terzo settore)

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro iscritti al RUNTS possono redigere i propri conti annuali secondo il principio di cassa. Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti del Terzo settore con reddito che ammonta a o supera 220.000 euro, invece, sono obbligati a redigere un bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal  rendiconto gestionale con le informazioni sui ricavi e le uscite dell'ente e dalla relazione di missione.

Per la redazione del bilancio annuale sono stati predisposti modelli con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020; il deposito avviene digitalmente.

Se i proventi superiorano 1 milione di euro deve essere redatto anche un bilancio sociale, che deve essere depostiato al Registro unico e pubblicato sul sito internet dell'ente. Tale bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2019.

Sussiste una connessione fra il modello che deve essere utilizzato in concreto e gli obblighi contabili da osservare da parte dell'ente:

  1. la possibilità di avvalersi del principio di cassa sussite qualora le entrate complessive conseguite nell'anno siano inferiori a 220.000,00 euro
    • è possibile untlizzare il "modello D" (rendiconto per cassa).
  2. l'obbligo di avvalersi del principio di competenza sussiste se le entrate complessive conseguite nell'anno precedente sono uguali o superiori a 220.000,00 euro.

 

Organo di controllo obbligatorio per associazioni e fondazioni del terzo settore (artt. 30 e 31 Codice Terzo settore)

Per le associazioni iscritte nel RUNTS deve essere nominato un organo di controllo con almeno un revisore dei conti in presenza di almeno due dei seguenti tre criteri per due anni consecutivi:

  • 5 o più dipendenti in media nell'anno;
  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale di almeno 110.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di almeno € 220.000 all'anno.

Le fondazioni iscritte nell'albo del terzo settore devono sempre nominare un organo di controllo con almeno un revisore dei conti

Le associazioni o fondazioni sono soggette alla revisione legale in presenza di due dei seguenti tre criteri:

  • 12 o più dipendenti dipendenti in media durante l'anno
  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale di almeno 1.100.000 euro
  • icavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di almeno € 2.200.000 all'anno.

 

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