Locali nell'ambito del gioco d'azzardo (Sale giochi)
Con la legge provinciale del 16.11.2017, n. 18 è stata trasferita ai comuni la competenza per l’autorizzazione di locali nell’ambito del gioco d’azzardo (sale giochi).
Sale giochi sono esercizi pubblici, nei quali vengono offerti vari tipi di congegni di gioco e videogiochi; devono essere messi a disposizione però anche altre tipologie di giochi meccanici (articolo 4 del Decreto Direttorile dell’Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 in combinazione con l’articolo 2, comma 3 del Decreto Direttorile 18.01.2007)).
Questo significa che, ai sensi delle direttive dell’amministrazione statale dei monopoli, in una sala giochi devono essere installati, accanto ai congegni con vincita in denaro ai sensi dell’articolo 110, comma 6 e 7, anche varie altre tipologie di giochi (per esempio gioco di biliardo, flipper etc.).
Il gioco con apparecchi con vincita di denaro è vietato ai minori di 18 anni.
Sale bingo, Punti di raccolta gioco (Agenzie di scommesse e negozi di gioco) ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S
Queste licenze riguardano l’autorizzazione di sale bingo ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, nonché l’autorizzazione di punti di raccolta gioco, cioè di pubblici esercizi per la raccolta delle scommesse, denominate come agenzie di scommesse oppure negozi di gioco e“corner” per scommesse sportive ed ippiche di cui all’articolo 38 comma 2 (scommesse sportive) e comma 4 (scommesse sportive ippiche) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Queste vengono rilasciate ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S., in base ad una rispettiva concessione da parte dell’amministrazione statale dei monopoli (vedi anche decreto dell’Amministrazione statale dei monopoli del 22.1.2010 e rispettiva circolare del 16 giugno 2010, prot. n. 2010/21055/Giochi/ADI).
Sale dedicate
Le cosiddette “sale dedicate” vanno autorizzate ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S.
Trattasi dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18.6.1931, n. 773, denominati VLT- Videoterminali in locali dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art.110, comma 6 R.D. 18.6.1931 n. 773 ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del decreto dell’Amministrazione autonoma monopoli di Stato del 22.01.2010 e dell’articolo 2, comma 2-quater del decreto legge del 25 marzo 2010, n. 40 (modificato con legge di conversione n. 73/2010).
Questa autorizzazione viene rilasciata in base ad una concessione da parte dell’amministrazione statale dei monopoli.
Tutela dei minori
Ai minori di 18 anni è vietato l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi (articolo 7, comma 8 D.L. n. 158/2012).