Vigilanza e consulenza dei comuni
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto di Autonomia alla Giunta provinciale compete la vigilanza e tutela delle amministrazioni comunali e degli altri enti locali. Inoltre la Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 81 dello Statuto di Autonomia ha l’obbligo di mettere a disposizione dei comuni idonei mezzi finanziari ed assolve quindi ai compiti del Ministero dell’Interno nei confronti dei comuni italiani. L’ulteriore base giuridica dell’attività di vigilanza si trova nell’ordinamento dei comuni. Fondamentalmente si deve precisare che la vigilanza sui comuni viene esercitata in considerazione dell’autonomia comunale costituzionalmente garantita. La Giunta provinciale come organo di vigilanza non annullerà nessun atto d’amministrazione attiva, né s’intrometterà nei processi di decisione, salvo nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Controllo sugli organi
La Giunta provinciale deve ai sensi dello Statuto d’Autonomia vigilare sullo sviluppo ed il funzionamento dei comuni e dei suoi organi. L’articolo 193 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige attribuisce specificamente alla Giunta provinciale, il compito di vigilare sui consigli comunali, affinché non compiano atti contrari alla costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge. In questi casi i consigli comunali vengono sciolti dalla Giunta provinciale. Lo scioglimento viene disposto anche quando non è più assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia contro il sindaco e la giunta comunale oppure in caso di dimissioni del sindaco e dell’intera giunta comunale o in caso di dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del sindaco. Inoltre lo scioglimento del consiglio comunale è previsto in caso di mancata elezione della giunta entro trenta giorni, in occasione della nuova elezione del consiglio, oppure nel corso del periodo di amministrazione, in caso di mancata sostituzione degli assessori entro novanta giorni oppure quando la metà più uno dei componenti del consiglio comunale si dimette. Con una procedura particolare viene sciolto il consiglio, se non sia approvato da parte del consiglio comunale nei termini il bilancio. Il Presidente della Provincia può inoltre, essendoci specifici presupposti e previa delibera della Giunta provinciale, rimuovere il sindaco, i consigli e le giunte comunali.
Provvedimenti sostitutivi
Inoltre esiste la possibilità dei provvedimenti sostitutivi o del potere sostitutivo da parte della Giunta provinciale. In primis spetta però al consiglio comunale di controllare, se provvedimenti obbligatori del comune non vengono presi oppure procrastinati. Solamente quanto l’attività di controllo del consiglio comunale é infruttuosa, può entrare in azione la Giunta provinciale, anche nel caso in cui a causa dell’obbligo d’astensione della maggioranza dei componenti del consiglio o della giunta comunale un provvedimento non può essere adottato.
Potere d'inchiesta
La Giunta provinciale rispettivamente il Presidente della Provincia possono ordinare nell’ambito dell’attività di vigilanza anche indagini o inchieste presso i comuni. Queste devono essere disposte se si viene a conoscenza di atti contrari alla legge gravi e persistenti violazioni di legge (articolo 195 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).
Visite di assistenza e consulenza
Inoltre esiste la possibilità da parte della Giunta provinciale di disporre visite di assistenza e consulenza, così definite dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige). Con queste s’intende la consulenza sul posto, al fine di eliminare della prassi amministrativa sbagliata o chiudere procedimenti amministrativi arenati (art. 195 dell'Ordinamento dei comuni).
Attività di consulenza / pareri legali
In occasione della riorganizzazione dell’Ufficio Vigilanza è stata rinforzata l’attività di consulenza per i comuni al fine di garantire in linea di massima gli stessi standard per tutti i comuni ed anche per impartire direttive agli organi e servizi nello svolgimento del loro lavoro. Accanto alle consulenze telefoniche giornaliere vengono anche stilati dei pareri legali scritti.
E’ intenzione dell'organo di vigilanza offrire con i pareri un aiuto agli amministratori ed ai funzionari al fine di una migliore ponderazione delle decisioni. Inoltre i pareri dovrebbero servire anche allo sviluppo di nuovi istituti giuridici e sono redatti tendendo conto della dottrina più recente, della giurisprudenza e delle decisioni della Giunta provinciale.
Il Consiglio dei Comuni
L’istituzione del Consiglio dei Comuni, di seguito denominato Consiglio, avviene a titolo di organo consultivo e organismo di collaborazione tra la Provincia di Bolzano e i comuni dell’Alto Adige. Il consiglio è insediato presso il Consiglio Provinciale. (Link esterno)
Il Consiglio si pronuncia in modo vincolante su progetti di legge rivolti al parlamento e proposte di legge, su regolamenti provinciali e su atti amministrativi generali, nel caso in cui questi riguardino le tematiche sulle quali le competenze sono in tutto o in parte degli enti locali oppure in materia di tributi locali e o finanza locale. Il Consiglio si pronuncia in modo vincolante sui piani provinciali e sui programmi che riguardano il territorio provinciale, i servizi pubblici, ma anche lo sviluppo socio-economico, nel caso in cui siano coinvolti gli interessi dei comuni.
Il Consiglio esercita le funzioni che lo Statuto di Autonomia, le disposizioni di attuazione e le leggi provinciali assegnano alle organizzazioni di rappresentanze dei comuni.
Il Consiglio promuove la stipula di intese per la programmazione e l’applicazione di progetti di cooperazione tra comuni, tra comuni e la provincia, ma anche tra le relative strutture di aiuto, per promuovere un adeguato e coordinato svolgimento delle funzioni amministrative a livello provinciale e per garantire un adeguato livello dei servizi pubblici.
Per la sua struttura amministrativa il Consiglio dei Comuni ricorre alla struttura del Consorzio dei Comuni.
Questa materia è regolata dalla legge provinciale 8 febbraio 2010 n. 4. (Link esterno)
Collaborazione con il Consorzio dei comuni
Anche i risultati dei molti gruppi di lavoro tra il consorzio dei comuni e l'ente di vigilanza sono da considerare attività di consulenza dei comuni e sottolineano la volontà di collaborazione.
Finanza locale
Nelle regioni a statuto ordinario il finanziamento dei comuni, e quindi la finanza locale, compete al Ministero dell’Interno. Questo vigila e verifica anche sulla solida ed equilibrata gestione del bilancio, rileva dati e osserva l’intera vita finanziaria dei comuni. Nelle Province di Trento e Bolzano questo compito è trasferito all’organo di vigilanza.
Secondo il programma dei lavori dell’Ufficio Vigilanza alla Giunta provinciale annualmente, verso la fine dell’esercizio finanziario e dopo aver elaborato i dati dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, ai sindaci ed ai revisori dei conti dei comuni, i quali manifestano evidenti e continuate irregolarità nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi, vengono inviate brevi note al fine di dare la possibilità ai responsabili di apportare le necessarie modifiche.
Altre competenze
Accanto a tante altre attività l’Ufficio Vigilanza si occupa anche di questioni concernenti l’anagrafe in collaborazione con il Commissariato del Governo, delle autorizzazioni alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione, degli incarichi e dei concorsi per segretari comunali, dei ricorsi concernenti l’imposta di soggiorno ecc.; inoltre si occupa delle assegnazioni dal fondo ordinario, del calcolo concernente la copertura dei servizi e negli ultimi anni maggiormente con il controllo del rispetto dei criteri del pareggio di bilancio.
Tutti questi compiti sono da considerarsi dei servizi per i comuni e sono svolti in collaborazione con le altre autorità preposte al controllo come la Corte dei Conti, la Regione, il Commissariato del Governo, la Ragioneria provinciale dello Stato ecc.