Storia dell'autonomia dei comuni
In Alto Adige ci sono 116 comuni, la cui autonomia è garantita costituzionalmente. Il comune rappresenta come ente autonomo la comunità locale, ne tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Inizio e finalità delle riforme
Già con l’ordinamento dei comuni statale (legge n.142/1990) è stata segnata la via che l’Italia vuole percorrere per il rafforzamento delle comunità locali: autonomia attraverso lo statuto e i regolamenti e l'abrogazione dei controlli esterni; importanti sviluppi, che hanno trovato nel testo unico degli enti locali nazionale dell’anno 2000 un completamento anticipato.
La Regione Trentino- Alto Adige ha recepito o adottato con modifiche le relative norme a distanza di qualche anno. Un certo numero di norme statali e regionali hanno affiancato questi obiettivi: pensiamo alla normativa sulla trasparenza e all’accesso agli atti amministrativi, l’elezione diretta del sindaco, la privatizzazione del diritto pubblico, la tutela dei dati, la riforma della contabilità pubblica così come le diversi leggi Bassanini.Tutte queste misure sono state fissate per riformare un apparato amministrativo incrostato, per snellire e velocizzare i procedimenti amministrativi, definendo in modo nuovo i responsabili all’interno degli enti locali, in breve, per far confluire molti aspetti dell’economia privata nell’amministrazione pubblica.
Diminuzione dei controlli esterni
Conseguentemente con varie leggi sono stati man mano soppressi controlli esterni, come il controllo di merito e di legittimità a livello statale attraverso il Coreco e nelle province di Trento e Bolzano attraverso la Giunta provinciale, fino a quando nel 1998 solamente le delibere più importanti dei comuni dovevano essere sottoposte al controllo di legittimità (statuti, regolamenti, piante organiche, bilanci preventivi e conti consuntivi).
Con referendum sono state confermate le modifiche alla Costituzione approvate dal Parlamento e il 9 novembre 2001 entrarono in vigore come legge costituzionale n. 3. Gli articoli modificati del V. Titolo della Costituzione erano principalmente una piccola rivoluzione: parificazione costituzionale dei comuni con regioni e province, i comuni come primo titolare/detentore delle funzioni amministrative, rafforzamento costituzionale del potere statutario e regolamentare e dell’autonomia finanziaria dei comuni, introduzione del consiglio delle autonomie locali ed infine l’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione, che prevedeva il controllo sugli atti degli enti locali.
Dopo le prime incertezze se dal 9 novembre 2001 la Giunta Provinciale dovesse espletare i controlli preventivi di legittimità oppure no, una circolare della Regione ha portato per il momento chiarezza dichiarando che i controlli di legittimità erano aboliti anche per la regione, fino a quando il Tribunale Amministrativo di Bolzano alla fine di settembre del 2004 ha stabilito senza ombra di dubbio che, solo una legge regionale in materia poteva abolire i controlli di legittimità. Il legislatore regionale ha preso atto con la legge 7/2004 di questa sentenza ed ha abolito i controlli preventivi di legittimità della Giunta Provinciale sui comuni. In seguito sono stati aboliti anche i controlli sugli atti delle comunità comprensoriali, che erano previsti nella legge provinciale sull’ordinamento delle comunità comprensoriali.
Le tante riforme degli anni ‘90 hanno indicato già la strada, cosi che i comuni non erano pronti: sono stati introdotti e sviluppati i controlli interni, così che l’abolizione dei controlli preventivi di legittimità era in qualche modo prevedibile.
In seguito vengono brevemente spiegati i controlli interni più importanti nei comuni:
I revisori dei conti devono vigilare in qualità di liberi professionisti, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell’amministrazione con riguardo alla riscossione delle entrate, l’effettuazione delle spese, la gestione dei beni, gli adempimenti fiscali e la tenuta degli inventari. Oltre a ciò i revisori dei conti vigilano sull’applicazione dei contratti collettivi e della proporzionale etnica.
Con diversi pareri dei responsabili dei servizi e dei segretari generali sulle proposte di deliberazione i dipendenti sono stati responsabilizzati per garantire la legittimità della spesa e delle procedure. Successivamente sono state introdotte ulteriori disposizioni sui controlli interni e la definizione di procedure specifiche nell’ambito della regolarità amministrativa e contabile, la legittimità e la correttezza del procedimento, il controllo strategico, quello sulle società partecipate dai comuni e sul pareggio di bilancio.
Altri meccanismi di controllo sono dati dalla possibilità di accesso agli atti da parte dei cittadini, la class-action, dall’applicazione del controllo di gestione interno, dall’introduzione del difensore civico e dall’introduzione vincolante dei referendum.
In primo luogo sono però i consiglieri comunali che devono fungere da organismo di controllo e di indirizzo. In una democrazia deve però anche funzionare la collaborazione tra la maggioranza che gestisce e la minoranza che controlla, ora più che mai, visto che mancano i controlli esterni, così come il ricorso gerarchico dei cittadini. Per questo motivo è molto importante, che l’attività di controllo dei consiglieri sia svolta seriamente.