Autorizzazioni e pareri da parte della Giunta provinciale

Con riferimento ai diversi provvedimenti amministrativi dei comuni compete alla Giunta Provinciale l’autorizzazione nei seguenti settori:

Autorizzazione all'aumento del rapporto dipendenti/abitanti

Il Decreto del Presidente della Provincia del 13 aprile 2017, n. 15 (Link esterno) “Determinazione dei parametri per la definizione delle piante organiche dei comuni” contiene disposizioni per il personale dei comuni per definire la consistenza delle piante organiche dei comuni.
L’articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 aprile 2017, n. 15 stabilisce che i comuni non possono aumentare le attuali piante organiche se superano il seguente rapporto:

  • fino a 500 abitanti, un dipendente ogni 105 abitanti,
  • da 501 fino a 1.200 abitanti, un dipendente ogni 125 abitanti,
  • da 1201 fino a 5.000 abitanti, un dipendente ogni 130 abitanti
  • da 5.001 fino a 10.000 abitanti, un dipendente ogni 125 abitanti
  • da 10.001 fino a 50.000 abitanti, un dipendente ogni 120 abitanti
  • oltre 50.000 abitanti, un dipendente ogni 115 abitanti

L’articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 aprile 2017, n. 15 prevede le eccezioni per il calcolo del rapporto dipendenti/abitanti il quale è escluso nel calcolo del rapporto dipendenti/abitanti ai sensi dell’articolo 2:

  • personale dei servizi sociali
  • personale del servizio funivie
  • personale occupato esclusivamente nella centrale elettrica del comune
  • personale del crematorio
  • personale del macello
  • personale delle farmacie comunali
  • personale addetto alle pompe funebri limitatamente agli autisti necrofori
  • personale addette al decentramento/quartier
  • personale in comando presso altri enti pubblici
  • personale messo a disposizione di altre amministrazioni pubbliche
  • personale appartenente alle categorie protette
  • personale stagionale.

Il comma 2 stabilisce che non è incluso nel calcolo del rispettivo rapporto dipendenti/abitanti di cui all’art. 2 il personale impiegato del comune che prevede i relativi posti in pianta organica in caso di svolgimento di servizi in forma coordinata sulla base di una convenzione o su incarico di un altro ente pubblico.

Autorizzazione alla deroga del rapporto dipendenti/abitanti

L’articolo 4 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 aprile 2017, n. 15 (Link esterno) e l’articolo 12/bis della L.P. n.6/1992 (Link esterno) stabilisce che la Giunta Provinciale può autorizzare i comuni in via eccezionale per oggettive, documentate e motivate esigenze a derogare al rapporto dipendenti/abitanti di cui agli articoli 2 e 3. L’autorizzazione è concessa entro 60 giorni dalla relativa richiesta.
La richiesta per l’autorizzazione alla deroga del rapporto dipendenti/abitanti deve essere indirizzata alla Ripartizione Enti Locali e Sport.

Nell’esercizio delle sue funzioni il sindaco può rilasciare due tipi di ordinanze

Provvedimenti semplici che sono da emettere in base alla legge, allo statuto, ai regolamenti e delle delibere.

Provvedimenti urgenti vengono emessi dal sindaco in situazioni non prevedibili al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l‘incolumità dei cittadini. Secondo l’articolo 62, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 sono zone di pericolo la sanita e l’igiene, edilizia e polizia locale. Con l’ordinanza il sindaco può scegliere metodologie non usuali, tenendo presente l’adeguatezza dei mezzi scelti. Una particolarità delle ordinanze urgenti consiste nel fatto che possono essere eseguite anche contro la volontà dell’interessato. I relativi costi vengono imputati all’interessato senza che sia necessario l’intimazione di pagamento da parte del giudice. Condizione per il pagamento tuttavia è che la nota spese venga dichiarata esecutiva dal presidente della provincia.
In base all’art. 62, comma 2 le medesime ordinanze possono essere adottate dal sindaco in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Il sindaco può intervenire anche in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Ai sensi dell’articolo 62, comma 3 i comuni possono adottare regolamenti ai sensi della presente legge nelle materie di cui al comma 2.

Pareri della Giunta provinciale su provvedimenti dei comuni

Nei seguenti casi spetta alla Giunta provinciale l’approvazione di un parere su provvedimenti dei comuni, che alla fine sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale, della Giunta regionale o con legge regionale:

Stemma

Il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (LR 2/2018) dispone nell‘articolo 7, che ogni comune può avere un proprio gonfalone e uno stemma, come espressione della sua personalità giuridica e della propria autonomia giuridica. Secondo l’articolo 4 del D.P.G.R. del 12 luglio 1984, n. 12/L, lo stemma è costituito da un disegno contenuto in uno scudo di varia forma e da eventuali ornamenti esterni allo scudo medesimo. I disegni riprodotti devono adeguarsi ai principi informatori dell’araldica ed ispirarsi alla storia e alle particolari caratteristiche de Comune. Lo stemma deve distinguersi da quelli degli altri enti locali dalla Regione. A tale scopo le Giunte provinciali chiederanno alla Regione la relativa dichiarazione. Il gonfalone è un drappo, di foggia, misura e colorazione liberamente scelte, disteso per tutta la larghezza ad un pennone; esso reca la riproduzione dello stemma e la denominazione ufficiale del Comune. I Comuni che intendono adottare, modificare o sostituire il proprio stemma o il gonfalone devono farli approvare dal Consiglio comunale con apposita deliberazione e devono essere inviate accompagnate da tre esemplari a colori e due esemplari in bianco e nero, nel formato di cm. 10 x 20 alla Giunta provinciale per l’approvazione. L’adozione avviene quindi dalla Giunta provinciale, su proposta del Consiglio comunale, a seguito della verifica da parte della Regione. La descrizione e il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. La raccolta ufficiale degli stemmi e dei gonfaloni comunali è tenuta dalla Giunta regionale.
Il comune disciplina con regolamento l’uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma a enti o associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.
Ciò significa che l’uso del gonfalone può essere concesso dal Consiglio comunale ad altri enti ed associazioni aventi sede nel territorio comunale; ma la stessa concessione può essere anche revocata, se sono venute a mancare le condizioni fondamentali.

L’esatta delimitazione dei confini di un comune è particolarmente importante per un comune e per la sua popolazione. Il Codice degli enti locali (LR 2/18) dedica pertanto tutto il capo 5 (articolo 18 – 32) alle circoscrizioni comunali.
La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo, il distacco di frazioni e della denominazione del comune, si effettuano, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate secondo la procedura vigente.
La giunta regionale può predisporre un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati.
Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d’accordo le condizioni.
La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale; sono disposte per delega con decreto del presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta provinciale, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia.
In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti.