Collaborazione intercomunale

La Provincia Autonoma di Bozano favorisce la collaborazione intercomunale e a tale scopo prevede diversi finanziamenti in linea con quanto sancito dalla legge provinciale n. 18 del 16 novembre 2017. I due canali di finanziamento più importanti attengono, da un lato, alla gestione intercomunale di funzioni e servizi, e dall’altro, all’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.

 

(A)  Collaborazione intercomunale di funzioni e servizi
 
I comuni possono condividere unità organizzative per l’espletamento delle loro funzioni e dei loro servizi. L'obiettivo di questa cooperazione è creare centri di competenza per aumentare la qualità e l'efficienza del lavoro nella pubblica amministrazione.
Il relativo sistema di finanziamento è contenuto nel Testo unico degli accordi aggiuntivi concernenti la collaborazione intercomunale. Il Testo unico è stato approvato con accordo aggiuntivo sulla finanza locale n. 9 dell'11 agosto 2022 che riassume, in forma sintetica e coordinata, tutti gli accordi aggiuntivi in materia, in vigore fino a tale data, ovvero il 7°accordo aggiuntivo del 22 novembre 2019, il 3° accordo aggiuntivo del 6 aprile 2020 e l'8° accordo aggiuntivo del 22 luglio 2021.
La legge provinciale stabilisce quali funzioni e servizi possono essere esercitati in forma collaborativa dai comuni, il tutto in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione, al fine di adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa statale o europea e per finalità di coordinamento della finanza locale, ciò in accordo con l’art. 79 dello Statuto di Autonomia.

Ambiti territoriali ottimali
 
Nell’anno 2019 la Giunta provinciale ha determinato gli ambiti territoriali ottimali d’intesa con il Consiglio dei Comuni. Gli ambiti territoriali sono costituiti da Comuni con caratteristiche socioeconomiche e geografiche possibilmente omogenee e di norma contigui territorialmente.
Cliccare qui per visualizzare la mappa della Provincia di Bolzano con rappresentazione degli ambiti territoriali ottimali.

Convenzioni
 

La collaborazione intercomunale presuppone la stipulazione di una convenzione di cui all’art. 35 del Codice degli Enti locali.
La Giunta provinciale ha approvato le relative convenzioni-tipo, d’intesa con il Consiglio dei Comuni. Qualora risultasse necessario, e sempre nel rispetto delle norme sulla finanza locale, nonché dei contratti collettivi in vigore, le convenzioni possono anche prevedere la transizione di personale tra i Comuni coinvolti nella collaborazione.

Se la collaborazione ha per oggetto i seguenti servizi trova applicazione la convenzione-tipo, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1161 del 13.11.2018 n.t.v.: segretario/a comunale, servizio di segreteria, tributi e tariffe, contabilità, front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche, lavori pubblici, licenze e commercio, servizi demografici e gestione del personale.

 

Con delibera della Giunta provinciale n. 906 del 06.12.2022 per la collaborazione nel servizio di segrtario comunale, ai sensi dell'articolo 159-bis della LR n. 2/2028 t.v., sono state approvate i seguenti due allegati relative alle convenzioni-tipo sopranominate:

Allegato A (=PROCEDURA in caso di gestione associata della segreteria comunale).

Allegato B (=RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI SEGRETARILI in caso di gestione associata della segreteria comunale).

 

Inoltre, la Giunta provinciale ha deciso di supportare economicamente, a partire dal 2023, la gestione intercomunitaria di un altro servizio, quello di Polizia locale. In considerazione delle peculiarità di questo servizio, le condizioni di finanziamento sono state disciplinate separatamente e approvate con l'accordo aggiuntivo n. 15 del 27.12.2022.
Per ottimizzare la cooperazione in questo servizio, è stata predisposta una convenzione-tipo ad hoc, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 927 del 27.12.2022. Questa deve essere utilizzata obbligatoriamente per le nuove collaborazioni (cioè quelle avviate nel 2023), mentre può essere utilizzata facoltativamente per le collaborazioni già esistenti nel 2022. In quest'ultimo caso, restano valide le convenzioni stipulate dai comuni stessi.La collaborazione intercomunale presuppone la stipulazione di una convenzione di cui all’art. 35 del Codice degli Enti locali.

 

Supporto esterno
 
Per fornire un ulteriore supporto alla collaborazione intercomunale, e in particolare, per facilitare il processo di convergenza delle unità organizzative, i Comuni hanno la possibilità di avvalersi di un supporto esterno da parte di esperti/e nel campo della trasformazione delle strutture e dei processi organizzativi. È possibile richiedere un finanziamento anche per l'utilizzo di questo servizio di consulenza. La relativa disciplina di dettaglio è contenuta nel Testo unico sulla collaborazione intercomunale.

a.) Supporto esterno PRIMA dell’avvio di una collaborazione
È possibile avvalersi di questo supporto, reso da figure specializzate, sia nel caso in cui si voglia valutare l’opportunità di avviare una collaborazione intercomunale, sia nel caso in cui questa sia già concretamente programmata ma sia necessario svolgere dei lavori preliminari.

b.) Supporto esterno IN FASE DI STIPULA e/o DI ATTUAZIONE di una collaborazione
È possibile avvalersi del supporto esterno anche quando la collaborazione intercomunale sia già stata decisa dagli organi competenti, ossia sia già stata avviata, allo scopo di ottimizzarne l’implementazione.

Domanda

 

Per compilare la domanda di finanziamento per la collaborazione intercomunale, nonché per il supporto esterno è necessario scaricare la convenzione-tipo ed ulteriori documenti. Proseguire al seguente titolo Servizi:

 

(B) Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP)
 
In caso di collaborazione intercomunale i comuni possono richiedere contributi per l’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.
L’articolo 51, comma 5/bis della legge provinciale “Territorio e paesaggio” (LP 9/2018) nonché il 2° accordo aggiuntivo alla finanza locale 2022 del 7 marzo 2022 disciplinano il finanziamento.
Di norma, un comune deve collaborare con almeno due comuni dello stesso ambito funzionale (allegato A della deliberazione del Giunta provinciale 303/2020) e / o con i comuni limitrofi.