Misure specifiche per Comuni con valori di incidenza elevati
Nei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano dove è presente:
- un tasso di incidenza settimanale superiore a 800 casi ogni 100.000 abitanti;
- una copertura vaccinale inferiore al 70% della popolazione vaccinabile;
- più di cinque nuovi casi di positività al Covid 19 giornalieri;
vengono attivate ulteriori misure restrittive in aggiunta a quelle già in vigore su tutto il territorio provinciale.
Attualmente in Alto Adige non ci sono "comuni rossi" o "zone rosse" cioè Comuni soggetti a ulteriori misure restrittive.
Le misure restrittive
Oltre alle regole di prevenzione generali valide per tutto il territorio provinciale, nei Comuni sopracitati che registrano un'alta incidenza del virus e una bassa percentuale di persone vaccinate valgono inoltre le seguenti misure restrittive:
Coprifuoco, spostamenti e autocertificazione (autodichiarazione)
Tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all’interno o verso l’esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza.
Per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
La Provincia mette a disposizione della cittadinanza e delle forze dell’ordine, tramite il proprio sito web, un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo.
Sport e attività all'aperto
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’attività motoria. L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00.
Protezione delle vie respiratorie e distanze di sicurezza
È fatto obbligo di indossare sempre una mascherina FFP2 o equivalente nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e di indossare una mascherina di tipo chirurgico o superiore in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati e nelle file.
Commercio e servizi
Vige in ogni caso, sia per i clienti che per il personale, l’obbligo generalizzato di indossare una mascherina FFP2 o equivalente all’interno degli esercizi commerciali.
Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Ristorazione
Le attività della ristorazione (di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4) sono consentite con consumo seduti al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00, nel rispetto delle misure di sicurezza (di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale, consultabile nella sezione Download - Documenti da scaricare).
Rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, nel rispetto delle limitazioni agli spostamenti, la vendita da asporto, a condizione che non si creino assembramenti all’interno o esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto.
Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti a maestranze, operai o lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienicosanitarie e del distanziamento interpersonale.
Eventi e spettacoli
Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti nei luoghi chiusi, sia pubblici che privati. Sono altresì sospese le prove e gli spettacoli di cori e bande, nonché gli spettacoli teatrali, le attività dei cinema, le conferenze e gli incontri analoghi in presenza.
Possono svolgersi gli eventi organizzati aperti al pubblico all’aperto in aree delimitate, nel rispetto delle misure di sicurezza (di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, consultabile nella sezione Download - Documenti da scaricare) e previa presentazione della certificazione verde o Green Pass.
I protocolli di sicurezza individuano misure di restrizione degli accessi, in modo che sia sempre possibile il rispetto continuativo della distanza interpersonale minima tra le persone e in modo che non si creino assembramenti.
Sport
Sono sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni.
Gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale (di cui all’articolo 18, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021) nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive sono consentiti, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Le restanti competizioni sportive sono ammesse esclusivamente all’aperto e solo per lo sport individuale e non per lo sport di contatto e comunque non è consentito l’utilizzo di spogliatoi e docce, né la presenza di pubblico.
Documenti, informazioni e fonti
Consulta le Misure specifiche per Comuni con valori di incidenza elevati
Scarica l'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 34 del 22 novembre 2021
Scarica l'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 35 del 24 novembre 2021
Scarica l'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 36 del 26 novembre 2021
Criteri per la classificazione dei comuni - Azienda sanitaria Alto Adige