Catasto fondiario

La particella catastale

Per particella catastale si intende una porzione continua di terreno appartenente ad uno stesso proprietario (o ad una medesima comproprietà), situata in un comune catastale ed avente medesima destinazione ovvero medesima coltura e classe (eccezione: esistono alcune particelle fondiarie con più colture e/o classi).

Le particelle si dividono in edificiali (fabbricati con pertinenze ed aree urbane) e fondiarie (tutte le altre). Particelle edificiali e fondiarie hanno due numerazioni distinte, progressive per comune catastale.

Nella suddivisione di una particella originaria in più lotti si mantiene il numero originario di particella seguito da una barra e da un secondo numero progressivo che identifica il singolo lotto (es.: 100/1).

Le mappe catastali

  • La banca dati delle mappe catastali contiene la rappresentazione del territorio.
  • Ciascun comune catastale è rappresentato in maniera autonoma.
  • Il territorio di ciascun comune catastale è suddiviso in particelle.
  • In mappa sono rappresentati anche i fabbricati ed alcune linee di vestizione (oggetti di particolare interesse cartografico).
  • Più aree o poligoni di una stessa particella sono uniti tra loro da graffe.
  • I numeri delle particelle edificiali sono preceduti da un punto.
  • In mappa sono visibili anche i punti fiduciali.

Banca dati alfanumerici

Per ogni particella sono indicati:

  • proprietari (tranne condomini e proprietari pro tempore),
  • numero di partita tavolare,
  • superficie catastale,
  • coltura e classe,
  • redditi catastali (si ottengono da una tariffa per ettaro relativa a ogni coltura e classe).

Nei comuni catastali dove il Libro fondiario è informatizzato, la banca dati dei due sistemi è unica e la gestione è coordinata in via informatica.

La gestione

Coltura: Avviene dietro presentazione di una domanda di variazione, da parte del proprietario o del conduttore del fondo.
Intestati: I proprietari delle particelle vengono modificati con una voltura sulla scorta di un decreto tavolare notificato dall'ufficio del Libro Fondiario.
Variazioni mappali: La variazione dei confini di una particella fondiaria, di un edificio ecc., avviene mediante la presentazione di un frazionamento, redatto da un tecnico libero professionista, che lo presenta al Catasto.

Tipi di frazionamento

Il tipo di frazionamento, detto anche semplicemente frazionamento, è un elaborato tecnico di aggiornamento del Catasto fondiario che viene presentato presso l'ufficio competente per comune catastale, al fine di evidenziare cambiamenti riguardanti particelle, sia edificiali che fondiarie, nel momento in cui le stesse fossero soggette a sostanziali variazioni quali:

  • variazioni di figura,
  • suddivisioni,
  • erezione di nuovo fabbricato,
  • modifica o demolizione di un fabbricato.

Il frazionamento completo, quello che dovrà essere compilato con Pregeo e quindi inviato telematicamente tramite il portale OPENkat o consegnato agli sportelli degli uffici competenti, si compone di più elaborati:

  • l'estratto mappa in scala opportuna (1:1000 - 1:2000 e, per alcuni comuni catastali, ancora 1:1440 o 1:2880) con relativo orientamento e con l'inserimento delle nuove dividenti o comunque delle variazioni da riportare in mappa;
  • la stampa del file Pregeo comprensivo del libretto delle misure, del prospetto della divisione, e del movimento delle superfici;
  • il grafico del rilievo con eventuali ingrandimenti necessari;
  • la relazione tecnica riportante tutte le eventuali indicazioni, descrizioni, chiarimenti, e quanto altro possa essere utile comunicare all’ufficio catasto.

Gli allegati fanno parte integrante del tipo di frazionamento firmato digitalmente dal libero professionista.

Con l'approvazione del frazionamento da parte dell'ufficio, le operazioni previste vengono inserite in mappa e prenotate nella banca dati del Catasto fondiario. Divengono definitive dopo l'avvenuta intavolazione. Di norma il frazionamento ha un periodo di efficacia di 2 anni.

Nello stesso tipo di frazionamento possono essere previste operazioni di particelle svincolate tra loro. Per poter intavolare separatamente le operazioni in questione è necessario dividere in più blocchi il prospetto del frazionamento.

Motivi di non registrabilità delle denunce

In questa tabella sono elencate le motivazioni di non registrabilità delle denunce al catasto fondiario.

Pregeo

Si tratta di un software per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.

Il programma Pregeo RG è realizzato per i tecnici professionisti (geometri, architetti, ingegneri, ecc.) che operano nel settore catastale e si utilizza per la predisposizione su supporto informatico degli atti di aggiornamento cartografici del catasto fondiario, ovvero dei tipi di frazionamento. Il programma Pregeo RG è specificatamente adattato alle peculiarità del catasto fondiario ex-austriaco, in vigore in provincia di Bolzano, ed è diverso da quello in uso a livello nazionale.

La procedura, limitatamente alle funzioni di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli uffici per il trattamento, il controllo e l'approvazione dei frazionamenti presentati.

  • l'immissione dei dati di misura;
  • la compensazione delle misure ed il calcolo delle coordinate;
  • la descrizione geometrica, per mezzo di poligoni, degli oggetti rilevati;
  • la descrizione delle operazioni catastali associate all'aggiornamento geometrico, mediante la compilazione del Prospetto della Divisione e del Movimento delle superfici;
  • la visualizzazione grafica dell'oggetto del rilievo;
  • la predisposizione del supporto informatico per la presentazione del frazionamento;
  • la stampa di presentazione del Libretto delle Misure, del Prospetto delle Divisioni e del Movimento delle Superfici con relativo codice di riscontro.

Il programma Pregeo viene periodicamente aggiornato in funzione dello sviluppo tecnologico degli strumenti di misura, dell'informatica e delle telecomunicazioni.

 

Decreto del Presidente della Provincia 9 settembre 2011, n. 35 - Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici
(L'allegato A è stato modificato dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 16 giugno 2023, n. 15).