Indennità per l'imposizione della servitù di area sciabile

La determinazione dell'indennità di servitù di area sciabile è regolamentata dalle disposizioni dell'art. 25 della legge provinciale del 23 novembre 2010, n. 14 (Ordinamento delle aree sciabili attrezzate) e dell'art. 19 del decreto del presidente della provincia 12 gennaio 2012, n. 3 (Regolamento d'esecuzione alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate").

Al proprietario tavolare dell’area gravata dalla servitù di area sciabile spettano le seguenti indennità:

  1. un’indennità una tantum a fronte del gravame imposto al suolo e ad eventuali fabbricati in conseguenza dell’imposizione della servitù di area sciabile;
  2. in aggiunta all’indennità di cui al numero 1), un’indennità da corrispondersi annualmente quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché altri danni eventualmente prodotti a seguito dell’utilizzo delle superfici interessate.

L’indennità annuale si ottiene moltiplicando l’indennità di base con il coefficiente turistico.

L’indennità di base si calcola sulla base della situazione geografica e della qualità del fondo nonché sulla base della presunta minore redditività dello stesso. Il valore per il calcolo del ridotto raccolto con riferimento ai pascoli alpini, ai prati montani ed ai prati con una fienagione è di 1500 kg fieno/ettaro e, con riferimento ai prati con due fienagioni, è di 3000 kg fieno/ettaro.

Per coefficiente turistico si intende un coefficiente compreso tra 1 e 3, che esprime l’incidenza del turismo nell’area sciabile attrezzata ed il valore economico dei singoli impianti di risalita e delle piste da sci. I coefficienti sono definiti come segue:

  • coefficiente 1: area sciabile attrezzata scarsamente sviluppata;
  • coefficiente 2: area sciabile attrezzata mediamente sviluppata;
  • coefficiente 3: area sciabile attrezzata altamente sviluppata.

La determinazione dell’indennità di base e l’assegnazione dei coefficienti turistici sono fissati ogni 2 anni dall’Ufficio provinciale Estimo, dopo aver sentito l’associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale e l’Associazione esercenti funiviari dell’Alto Adige. Con decreto del direttore d'ufficio del 13 agosto 2016, n. 14946 l'Ufficio Estimo ha stabilito il prezzo del fieno per il calcolo dell'indennità di base in 20,00 €/100 kg fieno e assegnato il coefficiente turistico per ogni singola zona sciistica come individuata nel piano di settore impianti di risalita e piste da sci.

 

 

Per i proprietari di fondi, che non coltivano gli stessi in qualità di coltivatori diretti, i coefficienti superiori a 1 sono ridotti della metà.

Se le piste da sci attraversano un’area improduttiva, l’indennità corrisposta sarà pari ad un terzo dell’indennità annuale.

L’indennità una tantum corrisponde ad un importo pari a 10 volte l’indennità annuale.

Al proprietario tavolare sono in ogni caso risarciti tutti i danni eventualmente cagionati durante l’apprestamento dell’area sciabile derivanti dalle necessarie occupazioni di terreni confinanti.