Determinazione dell'indennità di servitù
Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all'avente diritto spetta un'indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell'immobile da asservire o asservito, valutato ai sensi della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale (L.P. 10/91).
Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salvo, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese sono indicate nella perizia.
Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un'azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all'indennità è corrisposto un indennizzo per l'eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo. Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, questo indennizzo è corrisposto direttamente a costui.