Manutenzione strade comunali da parte della Provincia
La Provincia può assumersi la manutenzione ordinaria delle strade comunali a condizione che i comuni o loro consorzi si assumano l'onere di rimborsare le spese per la manutenzione in base ad apposita convenzione.
La Provincia non può assumersi la manutenzione ordinaria permanente delle seguenti strade comunali o vicinali:
- strada di lunghezza limitata e non collegata alla rete viaria principale, o di difficile accesso;
- strada di viabilità secondaria;
- strada comunale adibita prevalentemente all’accesso di singoli masi o di appezzamenti agricoli;
- strada classificata rurale ai sensi della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50;
- strada di accesso di lunghezza non superiore ad 1 chilometro, di proprietà del comune;
- strada comunale che costituisce esclusivamente la viabilità interna di una località isolata;
- pista per cicli e marciapiede di esclusivo interesse locale;
- strada interna alle zone di interesse produttivo;
- strada comunale aperta al traffico pubblico con limitazioni.