Revisore cooperativo
Chi può diventare revisore cooperativo?
Il Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Link esterno) "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi" disciplina all'art. 7 chi può diventare revisore di cooperative e attraverso quali modalità.
L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti alla Associazioni é svolta da revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. (Link esterno)
L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati, in Provincia di Bolzano è svolta da dottori commercialisti che hanno conseguito l'abilitazione all'attività di vigilanza attraverso apposti corsi di formazione promossi dal Ministero degli Affari Economici. Nell'espletamento delle loro funzioni, i revisori cooperativi si intendono incaricati di pubblico servizio.
Quali sono i criteri di scelta?
Per la scelta del revisore a cui assegare una determinato incarico revisionale l'Ufficio competente adotta i seguenti criteri di scelta: il principio di rotazione, la conscenza della lingua parlata in cooperativa, la vicinanza territoriale.
Come viene calcolato il compenso?
Per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza la struttura amministrativa ha determinato con Delibera della Giunta provinciale del 23 luglio 2019 n. 636 (Link esterno) il compenso spettante al revisore che deve essere pagato dalla cooperativa, fermo restando il contributo in base alla legge regionale.
La spese di revisione straordinaria sono a carico dell'autorià di revisione e dell'ente cooperativo che la richiede.