Revisione cooperativa
La Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, assegna alle associazioni di rappresentanza legalmente riconosciute l’esecuzione delle revisioni per le cooperative ad esse aderenti.
Per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione, l'autorità di revisione è la struttura amministrativa.
La revisione cooperativa, disposta dall'autorità di revisione, può essere a) ordinaria, se è condotta a scadenze peridiche e b) straordinaria, se non è condotta a scadenze periodiche.
La revisione ordinaria viene effettuata ogni due anni. Essa è diretta a:
- fornire agli organi di direzione suggerimenti e consigli per migliorarne la gestione, lo scopo mutualistico e la democraziona interna;
- accertare il carattere aperto e democratico dell'ente cooperativo;
- accertare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'ente, dei requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- controllare il funzionalmento sociale ed amministrativo e l'impostazione organizzativa e gestionale della cooperativa;
- esprimere un giudizio sulla situazione econominca e finanziaria;
- accertare che le partecipazioni dell'ente cooperativo in altre imprese sono strumentali
- accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consenta il perseguimento dello scopo sociale.
La revisione si conclude con una relazione - il verbale di revisione - che riporta le risultanze delle verifiche acquisendo eventuali asservazioni dell'ente cooperativo.
Le spese relative alla revisione ordinaria sono a carico dell'ente cooperativo revisionato.
La revisione straordinaria è disposta, quando l'autorità di revisione lo ritiene opportuno. Essa può essere richiesta dagli organi sociali come previsto dall'art. 28 della L.R. 5/2008, e successive modifiche. Chi chiede l'esecuzione delle revisione straordinaria deve dimostrare la fondatezza del sospetto relativo alle gravi irregolarità commesse dall'ente cooperativo.
Le spese relative alla revisione straordinaria sono a carico dell'autoritá di revisione o dell'ente cooperativo che la richiede.
L'Ufficio Sviluppo della cooperazione ha elaborato delle linee guida che intendono fornire al revisore una sorta di 'indirizzo', un' indicazione riguardo ai principali ambiti di natura giuridica, contabile e fiscale. In qualità di Autorità di viglilanza si attende vengano rese specifiche informazioni e valutazioni, ferma restando la competenza, la professionalità, nonchè l'autonomia del revisore nell'organizzare le verifiche e nel redigere la relazione di revisione.
Un rilievo particolare è dato alle conclusioni: dovranno contenere la classificazione delle anomalie riscontrate in lievi, medie e gravi irregolarità e soprattutto delle proposte migliorative da parte del revisore.
Sanzioni amministrative
La Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, come novellata dalla Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 14, ha tra l'altro riscritto l'articolo 34, comma 1, lettera a), il quale prevede che l'amministrazione provinciale, in base alle risultanze emerse dall'attività di vigilanza sugli enti cooperativi, può adottare una sanzione amministrativa pecunaria da euro 200 ad euro 5.000 a carico degli amministratori e dei sindaci in solido tra loro.
La circolare n. 1/2017 elaborata dall'Ufficio competente, intende facilitare il lavoro dei revisori incaricati nell'accertamento degli illeciti amministrativi e chiarire le modalità di compilazione dei verbali di accertamento e contestazione.