Registro provinciale degli enti cooperativi
Il Registro provinciale degli enti cooperativi é pubblico ed i dati in esso contenuti sono gestiti con modalità informatiche. Per obbligo di legge, tutte le cooperative aventi la sede legale in Alto Adige, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 5/2008,e successive modifiche, devono essere iscritte al Registro provinciale degli enti cooperativi. Con l’iscrizione, le cooperative acquisiscono il titolo per usufruire di una serie di benefici e agevolazioni di carattere fiscale e di altra natura.
La costituzione di una cooperativa avviene presso un notaio. Quest'ultimo, tramite l'inoltro dell'apposita modulistica telematica, registra la cooperativa presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. Presso il Registro Imprese si trova la sezione riguardante il Registro provinciale degli enti cooperativa (praticamente, il suddetto Registro è la parte riguardante l’Alto Adige dell’Albo nazionale degli enti cooperativi).
L’Ufficio Sviluppo della cooperazione è connesso per via telematica con il Registro Imprese e riceve regolarmente gli atti costitutivi e gli statuti delle cooperative neocostitute.
Considerato che l'iscrizione è sottoposta al possesso di alcuni requisiti che dimostrino la natura mutualistica della cooperativa e di osservanza delle disposizioni di legge vigenti, l'Ufficio ha il compito di controllare gli Statuti prima di emanare il decreto d’iscrizione nel Registro provinciale degli enti cooperativi indicandone la sezione e la categoria di pertinenza in base alla Legge Regionale 5/2008.
In base all'art. 4 Legge 5/2008 , e successive modifiche, il Registro provinciale degli enti cooperativi è suddiviso nelle seguenti sezioni e categorie:
- Sezione I: cooperative a mutualità prevalente
- Sezione II: cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente
- Sezione III: societá di mutuo soccorso
Entrambe le sezioni si compongono delle seguenti categorie:
- cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento
- cooperative di lavoro agricolo
- consorzi agrari
- cooperative di consumo
- cooperative di dettaglianti
- cooperative di trasporto;
- cooperative di produzione e lavoro
- cooperative edilizie di abitazione
- cooperative della pesca
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi
- consorzi cooperativi
- altre cooperative
Nella Sezione I, oltre alle categorie di cui sopra, sono anche inserite le seguenti due categorie:
- casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;
- cooperative sociali, con le sottocategorie:
- cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi (tipo A)
- cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B);
- consorzi di cooperative sociali (tipo C).
Certificato d'iscrizione
Le cooperative iscritte nel Registro provinciale degli enti cooperativi posso richiedere un certificato d'iscrizione.
Alla richiesta, nonchè al certificato d'iscrizione dovrà essere applicata una marca da bollo da 16,00 euro. Le cooperative sociali, che sono O.n.l.u.s. di diritto, tuttavia sono esenti.
La richiesta, formulata in forma libera, dovrà essere inoltrata all'indirzzo pec dell'Ufficio assieme all'autocertificazione per le marche da bollo che può essere scaricata qui.
Assolvimento dell’imposta di bollo su documenti digitali . Circolare Direttore Generale n. 18 del 23.07.2020
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle istanze sono:
- Indicazione degli estremi del contrassegno telematico sul documento digitale con la indicazione che verrà utilizzato esclusivamente per il presente documento e conservato per 3 anni ai sensi del DPR n. 642 del 1972;
- Allegando il modello di pagamento F23 in forma scansionata all’istanza soggetta a bollo. Sul modello F23 si indica nella parte descrittiva l’oggetto del versamento nella sezione codice tributo si inserisce il codice 456T;
- Utilizzando il bollo virtuale dell’operatore economico istante, indicando sull’istanza il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate;
- Indicazione sull’istanza che l’ente cooperativo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Articolo 10 e articolo 17 DLGS 04.12.1997, n. 460 (O.N.L.U.S.).