Fondo mutualistico provinciale
I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono stati istituiti con la Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Link esterno) - Nuove norme in materia di societa' cooperative.
Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute devono destinare all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento.
Questa quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
Ci sono inoltre altri casi di esclusione dalla base di calcolo:
- la quota di utile destinata alla copertura delle perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esitono da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate
- le somme destinate ai ristorni
- le somme accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento di contributi in conto capitale quando questi non cosituiscono ricavi
Le società cooperative non aderenti ed i loro consorzi della provincia di Bolzano devo versare la quota devoluta al FONDO MUTUALITICO PROVINCIALE.
L'accredito va effettuato con l'indicazione della causale sul seguente conto PAGO-PA tramite il link:
ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio.
Il versamento non deve essere effetuato se l'importo non supera i 10,33 €.