News 2015
Conferenza stampa sulla riforma del mercato del lavoro
Si è svolta questo pomeriggio presso la Ripartizione provinciale al lavoro una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, oltre all’assessora provinciale ed al direttore della Riparitizone, Dr. Helmuth Sinn, anche i componenti della Commissione provinciale per l’impiego, giunta alla sua ultima seduta dell’attuale legislatura.
Nel corso della conferenza stampa l’assesora al lavoro ha illustrato le principali innovazioni introdotte dalla Riforma del lavoro che prevede una serie di misure di ulteriore flessibilizzazione ed introduce nuove forme contrattuali nel diritto del lavoro. La riforma è stata varata dal Consiglio dei ministri nel luglio 2003 e concretizzata nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2003. La cosiddetta “Riforma Biagi“, che prende il nome dal giuslavorista Marco Biagi che la ha concepita, entrerà in vigore il 24 ottobre prossimo.Questa riforma rappresenta sicuramente un momento fondamentale nella politica del mercato del lavoro in Italia. Dopo la già varata riforma delle attività di agevolazione dell’incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, ora, con l’introduzione di nuovi contratti di lavoro e con la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, è stato fatto un secondo passo importante verso la riorganizzazione dell’intero mercato del lavoro. Rimangono ancora da attuare la riforma degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni), il riordino delle pensioni e la nuova disciplina dei servizi ispettivi. In molti casi l’attuazione vera e propria della riforma avverrà per mezzo dei contratti collettivi o con appositi decreti attuativi. Di seguito sono riportate le principali novità in sintesi.
Attività di collocamento
L’attività di collocamento può essere svolta anche da agenzie di collocamento private. Le agenzie private possono ora fornire servizi di collocamento e/o di ricerca di personale e/o di reinserimento professionale. I requisiti necessari sono disciplinati più severamente per quanto riguarda l’attività di collocamento. Se quest’attività è svolta in più di 4 regioni d’Italia, è necessaria l’autorizzazione del Ministero del lavoro, altrimenti è sufficiente l’accreditamento della Regione di appartenenza. Mentre nel caso delle agenzie private del lavoro si deve trattare di società di capitali o di società cooperative, le agenzie di ricerca di personale e le agenzie per il reinserimento professionale possono essere anche società di persone.
Somministrazione di lavoro (staff leasing)
Questo contratto, che sostituisce il lavoro interinale, consiste nella fornitura professionale di lavoratori (singoli, gruppi o squadre). Il datore di lavoro può avvalersi della manodopera fornitagli sia a tempo indeterminato che determinato. Le ipotesi previste per le quali si può ricorrere a questo contratto, possono essere ampliate dalla contrattazione collettiva. Le agenzie di somministrazione possono essere solo società di capitali o società cooperative e devono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro.
Appalto di servizi
Questo contratto è caratterizzato dall’organizzazione da parte dell’appaltatore dei mezzi necessari e dal potere organizzativo e direttivo che questi esercita nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Il datore di lavoro-appaltatore è pertanto soggetto al rischio d’impresa.
Distacco di lavoratori
Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro datore di lavoro per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Lavoro a chiamata (job on call)
Con questo contratto il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro aspettandone la chiamata. Il lavoratore non lavora quindi continuativamente, ma svolge prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Per i tempi di attesa è prevista un’indennità di disponibilità. La misura dell’indennità sarà stabilita dai contratti collettivi.
Lavoro ripartito (job sharing)
Due lavoratori si ripartiscono un posto di lavoro e, accordandosi col datore di lavoro, garantiscono insieme una determinata prestazione di lavoro. Entrambi i lavoratori sono responsabili dell’esecuzione della prestazione. I lavoratori in questione possono distribuirsi liberamente l’orario di lavoro. Salva diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Contratto di apprendistato
Sono previste tre diverse tipologie di contratto di apprendistato i cui contenuti precisi saranno definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e di Trento:
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: Questo tipo di apprendistato è finalizzato all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, previsto in Italia fino al 18° anno di età. È rivolto ai giovani ed agli adolescenti fra i 15 ed i 18 anni che intendono assolvere l’obbligo formativo attraverso l’apprendistato. La durata dell’apprendistato non può superare i 3 anni.
Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale: Questo tipo di apprendistato è rivolto ai giovani fra i 18 ed i 29 anni. Si tratta di una sorta di specializzazione o apprendistato di approfondimento. Può durare dai 2 ai 6 anni. Sono richieste almeno 120 ore di teoria all’anno.
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: Anche questo tipo di apprendistato, che è finalizzato al conseguimento di una formazione superiore, è rivolto ai giovani fra i 18 ed i 29 anni.
Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro ed è diretto a realizzare mediante un progetto individuale l’inserimento o il reinserimento di determinate categorie di persone: persone tra i 18 e i 29 anni, disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, persone handicappate, lavoratori disoccupati con più di 45 anni, lavoratori disoccupati da più di 2 anni, donne in zone con un basso tasso di occupazione femminile. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta con una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi. (36 mesi in caso di assunzione di donne di qualsiasi età in zone con basso tasso di occupazione femminile).
Lavoro a progetto (ex co.co.co.)
Questo contratto sostituisce le collaborazioni coordinate e continuative che in molti casi avevano portato ad un rapporto di lavoro autonomo fittizio. Con il contratto-progetto il lavoratore si impegna nei confronti del datore di lavoro a realizzare uno o più progetti specifici con lavoro prevalentemente proprio, concordando direttamente col datore di lavoro le modalità di esecuzione dell’incarico, la durata dei lavori ed i criteri ed i tempi del pagamento. Il contratto termina con il completamento del progetto. Se il contratto di lavoro a progetto non è riconducibile in modo incontrovertibile a dei progetti concreti o a dei programmi di lavoro, esso è equiparato a tutti gli effetti ad un rapporto di lavoro subordinato.
Lavoro occasionale
Comprende tutti i rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno solare con uno stesso committente. Il compenso complessivo non deve superare 5.000,00 Euro.
Lavoro occasionale accessorio
Oggetto di questo tipo di contratto sono prestazioni lavorative occasionali di cura e assistenza (piccoli lavori domestici, babysitting, lavoro di badante, lezioni private, giardinaggio, collaborazioni esterne con organizzazioni di volontariato), rese da determinati soggetti (persone disoccupate, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, lavoratori extracomunitari) iscritti in apposite liste tenute presso i centri per l’impiego. Il compenso complessivo per il rapporto di lavoro, della durata massima di 30 giorni nell’anno solare, non deve superare i 3.000,00 Euro. I datori di lavoro acquistano dei carnet di buoni (“voucher”). Ogni buono ha un valore nominale di 7,5 Euro. Questi buoni sono consegnati ai lavoratori, i quali a loro volta li presentano alle società autorizzate percependo 5,8 Euro per ogni buono. L’importo rimanente è detratto direttamente dalle società autorizzate come contributi ovvero ritenuto come rimborso spese.
Contratto part-time, novità
Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare direttamente (anche in assenza di previsione dei contratti collettivi) delle clausole elastiche o flessibili. Con la clausola flessibile, il datore di lavoro può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, mentre con la clausola elastica può variare in aumento la durata della prestazione rispettando comunque un preavviso al lavoratore di almeno 2 giorni lavorativi. Le clausole elastiche sono ammissibili solamente nei contratti part-time verticali o misti. I contratti part-time e le relative variazioni dell’orario di lavoro non devono più essere comunicati all’Ispettorato del lavoro.
Lavoro agricolo
Le prestazioni lavorative meramente occasionali o ricorrenti di breve durata rese da parenti e affini fino al terzo grado non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Tirocinio estivo di orientamento
Gli adolescenti o i giovani iscritti regolarmente presso scuole superiori o università possono svolgere un tirocinio estivo presso un’azienda per una durata non superiore a tre mesi. Questo tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro. Il compenso accordato ai tirocinanti non può superare i 600,00 Euro al mese.
Certificazione dei rapporti di lavoro
Per evitare controversie sulla natura dei nuovi contratti di lavoro, in particolare con riferimento al lavoro a chiamata, al lavoro ripartito, ai contratti a tempo determinato ed al lavoro a progetto, le parti possono fare certificare il contratto da delle apposite commissioni istituite presso l’Ufficio del lavoro, le università o gli enti bilaterali. Le certificazioni sono vincolanti per gli istituti di previdenza sociale, gli uffici di riscossione dei tributi e gli organi di controllo. Con questa misura si è voluto anche alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.
FG