Giornata dell’Autonomia 2014

News 2015

Di nuovo possibile fare richiesta aiuti per salute animali al pascolo

I contributi per la salute degli animali nel 2015 saranno consessi tramite la legge De minimis per il settore agrario in attesa della notifica dei criteri da Bruxelles. Lo fa presente l'assessore provinciale competente Arnold Schuler.

Per la concessione dell'aiuto i richiedenti devono presentare apposita domanda entro il 15 luglio dell'anno di riferimento all'Ufficio zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura. La domanda deve essere presentata al più tardi dieci giorni dopo il trasferimento degli animali al pascolo

La domanda deve contenere il nome del richiedente, il numero auricolare degli animali per i quali è richiesto l'aiuto, il pascolo sul quale vengono trasferiti gli animali, la data nella quale gli animali vengono portati al pascolo e la data del presunto rientro in stalla degli animali I controlli durante l'istruttoria prevedono un raffronto tra i dati degli animali dichiarati e quelli nella banca dati animali

L'ammontare dell'aiuto di Euro 150 per ciascun capo ammesso a premio. L'aiuto non può essere cumulato con nessun altro aiuto ricevuto per coprire gli stessi costi ammissibili.

I contribuiti possono essere erogati, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti de minimis fino a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Possono ottenere aiuti finanziari microimprese agricole singole od associate, detentrici di animali e con sede operativa sul territorio provinciale, attive nella produzione primaria. I beneficiari devono essere riconosciuti come agricoltori attivi

L'aiuto viene concesso per l'attività di pascolo di: bovini di età compresa tra i 5 mesi ed i 3 anni, l'età minima è ridotta a 3 mesi se questi animali provengono da imprese di linea vacca vitello.

La data di riferimento per la determinazione dell'età degli animali è il 30 giugno dell'anno corrispondente.

Gli animali, ai quali può essere concesso l'aiuto, devono essere nati nell'azienda agricola del richiedente o, se provengono da altre imprese, essere stati tenuti almeno dal 1° febbraio dell'anno di riferimento nella azienda del richiedente.

Per lo stesso capo di bestiame l'aiuto può tuttavia essere concesso per una sola volta nella vita dell'animale stesso. Per ogni richiedente l'aiuto può essere concesso per un numero massimo di 20 capi di bestiame all'anno. La durata minima del pascolo del bestiame non può essere inferiore a 60 giorni consecutivi.

 

I moduli di domanda sono disponbili presso l' all'Ufficio zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura,in via Brennero 6 a Bolzano (anche all'indirizzo Internet www.provincia.bz.it/agricoltura , o presso l'associazione dei contadini "Südtiroler Bauernbund" o presso le associazioni degli allevatori.

SA


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