News 2015
Introdotte modifiche al collocamento.
Presentate oggi dall'assessora Gnecchi nel corso di una conferenza stampa le modifiche più importanti introdotte dalla riforma del collocamento. Scompare il libretto di lavoro.
Dall’inizio di febbraio è entrata in vigore una riforma del collocamento al lavoro che prevede, tra l’altro, l’abolizione del libretto di lavoro, uno strumento che in questi ultimi anni ha progressivamente perso il proprio ruolo. Le modifiche introdotte dalla riforma del collocamento sono state illustrate questa mattina alla stampa dall’assessora al lavoro, Luisa Gnecchi, dal direttore della Ripartizione lavoro, Helmuth Sinn, e dal direttore dell’Ufficio del lavoro, Hubert Sparer.L’assessora Gnecchi ha sottolineato che il mercato del lavoro in Alto Adige si trova al centro di una trasformazione strutturale particolarmente significativa e caratterizzata da un sempre più marcato inserimento delle donne nelle mondo del lavoro. A tale proposito la responsabile provinciale del settore ha citato alcuni dati significativi. In particolare tra il 1993 ed il 2001 le donne attive nel mondo del lavoro sono passate da 78.000 a 90.300 unità, con un incremento di 12.300 persone. Nello stesso periodo gli uomini attivi nel mondo del lavoro sono passati da 122.000 a 126.000 unità con un aumento di 4.000 persone. Si tratta quindi di un mercato del lavoro in piena evoluzione, caratterizzato da cambiamenti strutturali che richiedono un costante adeguamento ed aggiornamento anche da parte delle strutture provinciali preposte al collocamento ed a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Quindi al di là del dato confortante rappresentato dal tasso di disoccupazione attestato al 2,4%, una disoccupazione definita strutturale dagli esperti, ci troviamo in presenza di un mercato che per il collocamento richiede nuovi strumenti, calibrati “su misura” per ogni singolo candidato, che tengano conto delle sue effettive capacità, conoscenze ed esperienze professionali. In questo senso uno strumento sempre più importante sarà rappresentato dal libretto formativo che in futuro raccoglierà le competenze professionali di ciascun candidato e fornirà un quadro completo delle sue possibilità di collocamento.
Nel corso della conferenza stampa di oggi i responsabili del settore hanno sottolineato che con l’abolizione del libretto di lavoro scompaiono anche gli obblighi di registrazione del datore di lavoro sul libretto. Rimangono invariati invece gli altri obblighi di notifica e di registrazione del datore di lavoro e in particolare: la consegna al lavoratore di una dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola, la notifica all’Ufficio del lavoro e all’INAIL, la registrazione del lavoratore nel libro di matricola e nel registro delle presenze nonché la notifica all’istituto di previdenza competente.
Per favorire l’incontro di domanda ed offerta di lavoro e al fine di contrastare la disoccupazione, l’Ufficio del lavoro deve invitare periodicamente tutte le persone appartenenti alle categorie destinatarie dell’attività di mediazione ed inserimento lavorativo ad un colloquio di orientamento e di consulenza e presentare delle offerte di lavoro e/o misure di formazione o riqualificazione professionale.
Le persone in cerca di lavoro non vengono più iscritte nelle liste di disoccupazione, ma rientrano nell’elenco anagrafico, che raccoglie tutti i dati personali degli iscritti (disoccupati, inoccupati, occupati). I destinatari dei servizi di collocamento sono: adolescenti: minori tra 15 e 18 anni, giovani: persone tra i 18 ai 25 anni o 29 anni in caso di diploma universitario, disoccupati di lunga durata: coloro che, con precedenti lavorativi, siano alla ricerca di una occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani, inoccupati di lunga durata: coloro che, senza precedenti lavorativi, siano alla ricerca di una occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani, “donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività Con la riforma viene riformulata anche la denominazione stessa dello “Stato di disoccupazione” che viene definito come “la condizione del soggetto privo di lavoro perché disoccupato o inoccupato, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un lavoro”.
Lo stato di disoccupazione viene perso in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione per il colloquio di orientamento, in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato con durata del contratto a termine superiore a otto mesi o quattro mesi se si tratta di giovani, in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo delle misure di inserimento, di formazione o di riqualificazione professionale concordate con il disoccupato Lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale.
In caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a quattro mesi se si tratta di giovani e di otto mesi per tutte le altre persone in cerca di lavoro, comporta soltanto la sospensione dello stato di disoccupazione e non la sua perdita. Il diritto di precedenza nell’assunzione di persone licenziate per riduzione del personale presso la medesima azienda è limitato a 6 mesi e non più 12. La quota di riserva del 12% a favore dell’assunzione di lavoratori/trici in mobilità è stata abolita. La riforma prevede anche nuovi obblighi per i datori di lavoro.
Tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, sono obbligati a comunicare i rapporti di lavoro all’Ufficio del lavoro. La comunicazione obbligatoria all’Ufficio del lavoro assolverà contemporaneamente l’obbligo di comunicazione all’INPS, INAIL e agli altri istituti previdenziali. Oltre alla comunicazione di rapporti di lavoro dipendente, devono essere comunicati anche i rapporti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, i rapporti di lavoro dei soci lavoratori di cooperative, i tirocini di formazione ed orientamento, nonché ogni altra esperienza lavorativa ad essi assimilata.
La comunicazione all’Ufficio del lavoro dell’instaurazione e della cessazione di un rapporto di lavoro deve avvenire contestualmente. I datori di lavoro devono inoltre comunicare entro 5 giorni ogni trasformazione del rapporto di lavoro come la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno o da tempo determinato a tempo indeterminato.
Le nuove disposizioni relative agli obblighi di notifica verranno applicati solo dopo l’entrata in vigore di appositi decreti ministeriali.
FG