Giornata dell’Autonomia 2014

News 2015

L'obbligo di certificato penale per i contratti di lavoro non riguarda le collaborazioni volontarie

Il 6 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile. Grazie alle precisazioni del Ministero è stata chiarita la posizione dei volontari che collaborano con le associazioni sportive.

L'articolo 2 di tale decreto introduce l'obbligo, per il datore di lavoro "che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori", di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'esistenza di condanne per reati connessi all'abuso sessuale di minori e la prostituzione minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale) ovvero di interdizioni all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Sono previste sanzioni amministrative da 10.000 a 15.000 euro per i datori di lavoro che non adempiono a questo obbligo.

Il decreto ha portato scompiglio e apprensione anche nel mondo dello sport, pertanto l'assessora provinciale allo sport Martha Stocker ha incaricato l'Ufficio sport di informarsi presso il Ministero della giustizia e di seguire gli sviluppi della questione.

Una nota esplicativa datata 3 aprile 2014 e pubblicata nella mattinata di oggi sul sito web del Ministero della Giustizia chiarisce che l'obbligo di richiesta del certificato penale si applica solo a forme di collaborazione strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro. In altre parole, gli enti e le associazioni di volontariato sono tenuti a richiedere il certificato per i soggetti con cui stipulano un contratto di lavoro ma non per gli operatori che collaborano con loro a titolo volontario.

Inoltre da una seconda nota esplicativa del Ministero della Giustizia si evince che, fatta la richiesta di certificato al casellario, in attesa del rilascio il datore di lavoro può procedere all'impiego anche con una dichiarazione sostitutiva del lavoratore.

L'assessora provinciale Martha Stocker esprime la propria soddisfazione per le precisazioni fatte dal Ministero competente che consentono di assicurare anche in futuro le importanti attività di volontariato sinora svolte a favore del settore sportivo.

 

 

 

FG


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