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Non autosufficienti: Giunta aumenta l’assegno nei casi di aspettativa retribuita

Finora le persone in aspettativa retribuita per assistere familiari non autosufficienti potevano beneficiare dell’assegno di cura del livello 1 (535 euro) indipendentemente dal grado di non autosufficienza dell’assistito. La Giunta provinciale ha approvato oggi (18 giugno) la modifica proposta dall’assessore alle politiche sociali Richard Theiner: in futuro non verrà più corrisposto indistintamente l’assegno di cura del livello 1. L’assegno di cura sarà più consistente per il terzo e il quarto livello di non autosufficienza.

Poichè sia l’aspettativa che l’assegno di cura sono prestazioni economiche che perseguono lo stesso obiettivo, quello di sostenere l’assistenza a persone non autosufficienti, era stata limitata la cumulabilità tra aspettativa retribuita e assegno di cura, con effetti negativi in particolare per gli occupati a tempo parziale. "La Giunta provinciale - spiega l'assessore Richard Theiner - ha quindi deciso oggi di aggiornare le modalità di erogazione dell’assegno." Nello specifico, se si fa ricorso all’aspettativa retribuita per assistere il familiare non autosufficiente per un periodo superiore a 10 giorni di calendario in un mese, in futuro verrà liquidato un assegno di cura più consistente per il terzo e il quarto livello di non autosufficienza. Se la persona è inquadrata nel terzo, le verrà erogato l’assegno del livello 2, mentre se risponde ai parametri del livello 4 potrà usufruire del contributo del livello 3 di non autosufficienza.

Non cambiano le modalità per le persone inquadrate nei livelli 1 e 2, che continueranno a beneficiare dell’assegno relativo al livello 1. Il nuovo regolamento ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2012. La legge statale del 1992 ammette un’aspettativa retribuita per un massimo di 2 anni per assistere coniugi, genitori e figli. L’aspettativa può essere frammentata anche in più periodi (ad esempio singoli mesi). In caso di erogazione dell’assegno di cura, le persone non autosufficienti ovvero i loro familiari sono tenuti a notificare l’aspettativa retribuita all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE).

 

 

pf


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