Giornata dell’Autonomia 2014

News 2015

Spettacoli pubblici: più competenze ai sindaci

I sindaci ottengono maggiori competenze in materia di spettacoli pubblici. Lo prevede una nuova interpretazione della legge provinciale. L'Uffficio vigilanza della Ripartizione enti locali della Provincia ha inviato nei giorni scorsi una circolare informativa ai sindaci, ai presidenti delle Comunità Comprensoriali e delle Aziende di soggiorno ed al presidente della Camera di Commercio.

Nel caso di spettacoli ed intrattenimenti (rappresentazioni teatrali e cinematografiche, recite, spettacoli itineranti, esposizioni ed intrattenimenti) senza scopo di lucro e senza biglietto d'ingresso, è sempre competente il sindaco anche se superano l'arco delle due giornate, oppure una capacità ricettiva di 2000 persone. Questi spettacoli ed intrattenimenti devono essere preventivamente comunicati al Sindaco. 
 
Se le  manifestazioni organizzate a scopo di guadagno durano sino a due giorni e non superano le 2000 persone la competenza è ancora del Sindaco.  

Se questi spettacoli superano le due giornate oppure superano una capacità ricettiva di 2000 persone la competenza per il rilascio della relativa autorizzazioe è del presidente della Provincia.

Spetta inoltre ai sindaci la competenza ad autorizzare spettacoli ed intrattenimenti a carattere sportivo o culturale senza scopo di lucro e senza corrispettivo (lo sono per principio quelli organizzati da organizzazioni di volontariato, di promozione sociale ed enti-onlus) anche se superano l'arco delle due giornate o una capacità ricettiva di 2.000 persone.

Se gli spettacoli comportano la competenza territoriale di più Comuni, essi dovranno essere autorizzati dal presidente della Provincia.

È sempre necessaria l'autorizzazione del presidente della Provincia per gli spettacoli e gli intrattenimenti che si svolgono in tendoni.

Il presidente della Provincia, inoltre, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio delle sale da ballo, da biliardo, da giochi e di attrazione nonché per la revoca dei provvedimenti stessi e per la posticipazione dell'orario di chiusura. Le relative competenze amministrative spettano all'Ufficio di vigilanza della Ripartizione Enti locali della Provincia.

In base alla nuova interpretazione normativa, infine, i Sindaci non sono più obbligati a trasmettere le autorizzazioni in materia di pubblici esercizi all'Amministrazione provinciale.   

SA


Torna su

Foto 2015

Altre foto


Torna su