Giornata dell’Autonomia 2014

News 2015

Esenzione ICI per gli edifici agricoli

Per presentare la richiesta di riconoscimento delle categorie catastali A/6 e D/10 per gli edifici agricoli, presupposto per il mantenimento dell’esenzione ICI, rimane fissata la scadenza del 30 settembre 2011.

Con la conversione del decreto legge nr. 70/2011 (Art. 7; Commi. 2 bis, ter e quater) tutti gli edifici agricoli iscritti al catasto nelle categorie A/2, A/3, A/7, C/2, C/6 ecc. devono essere iscritti nelle categorie catastali A/6 (abitazione rurale) oppure D/10 (fabbricato strumentale all’attività, produzione agricola). La relativa norma di attuazione è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 21 settembre  2011.

Per il mantenimento dell’esenzione ICI è quindi assolutamente necessario che le relative domande siano consegnate entro i termini stabiliti al catasto. La scadenza, fissata a livello statale al 30 settembre 2011, non è stata purtroppo modificata.

Per limitare al massimo l’impegno burocratico per i contadini i moduli prestampati verranno messi a disposizione online nel sito della Ripartizione 41 e direttamente presso la sede del Bauernbund e nelle varie sedi dell’Ufficio del catasto. In base alle norme statali questi moduli prestampati devono essere compilati dai diretti interessati  e comunque presentati entro la scadenza prefissata del 30 settembre 2011.

L’assessore competente, Hans Berger, sottolinea comunque il proprio impegno affinché ai contadini altoatesini sia concessa la possibilità di prolungare il termine di presentazione delle domande sino al 14 ottobre 2011 grazie ad un’apposita “domanda preliminare”.

La Ripartizione 41 e i collaboratori degli uffici del catasto stanno facendo tutto il possibile, nonostante la documentazione richiesta dalle leggi statali, per rendere il procedimento il più rapido e semplice possibile.

FG


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