News 2015
Ticket e riservatezza: il Dipartimento provinciale alla Sanità precisa
In merito alle notizie diffuse oggi riguardo a una presunta non valutazione della riservatezza legata all'introduzione dei ticket, il Dipartimento alla Sanità presso l'Assessorato provinciale replica con una nota di chiarimento.
Di seguito la nota del Dipartimento provinciale."È chiaro che la compilazione dell’autocertificazione ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) può presentare per alcune persone delle difficoltà, soprattutto se non si conoscono sufficientemente i propri redditi. A tale proposito il Dipartimento provinciale alla Sanità fa presente che l’Amministrazione provinciale ha inteso solamente applicare le disposizioni sull’esenzione per motivi di reddito valide a livello nazionale; finora i cittadini interessati dovevano addirittura dichiarare ogni volta la loro situazione reddituale all’atto della fruizione di prestazioni sanitarie: per i medicinali ciò valeva ancora fino alla fine dell’anno 2000.
Con la procedura attuale il cittadino interessato effettua tale dichiarazione una volta sola e presenta l’autocertificazione sull’esenzione ticket successivamente: o all’atto della fruizione della prestazione sanitaria o al momento in cui ottiene il medicinale oppure la prescrizione medica. E ciò a prescindere dal fatto che l’articolo 5 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, consente alla Giunta provinciale di introdurre una partecipazione alla spesa sanitaria basata sulla valutazione del reddito e la legge statale 24 dicembre 1993, n. 537, prevede all’articolo 8, comma 16, una dichiarazione dell’interessato sulla sua situazione reddituale. Con ciò sussistono i requisiti di legge per tale autocertificazione.
Tramite la procedura di presentazione dell’autocertificazione una volta sola all’anno otteniamo che la stessa non debba essere presentata ad ogni fruizione di prestazioni sanitarie. Con ciò riteniamo di aver migliorato di molto la situazione. A ciò bisogna aggiungere ovviamente che il cittadino non è tenuto ad esporre nel dettaglio al farmacista o all’atto dell’incasso del ticket la propria situazione reddituale: egli deve solo leggere attentamente il contenuto dell’ autocertificazione, barrare eventualmente la corrispondente casella, firmarla e consegnarla.
L'utente ha inoltre la possibilità di portarsi a casa il modulo per l’autocertificazione e di consegnarlo successivamente presso una farmacia o all’atto della fruizione della prestazione sanitaria. In questo si evita che i cittadini esenti per motivi reddituali debbano rimanere in coda davanti allo sportello di incasso del ticket per dichiarare che sono esenti."
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