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Eliminata la tassa integrativa nei mezzi con traino fino a 6 t
Dal primo gennaio 2007 sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli con massa complessiva fino a 6 tonnellate. Vengono invece applicati nuovi parametri per la tassa integrativa degli automezzi adibiti al trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 6 tonnellate.
Il Consiglio provinciale ha approvato la relativa proposta dell'assessore alle Finanze Werner Frick, inserita nelle disposizioni finanziarie connesse con la manovra di assestamento del bilancio provinciale 2006."Poichè dalla carta di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose non sempre risulta chiara l'indicazione della presenza del gancio traino - spiega l'assessore Frick - e il relativo controllo comporterebbe un notevole impegno, abbiamo deciso di eliminare la riscossione della tassa integrativa per la massa complessiva fino a 6 tonnellate". La conseguente perdita del relativo gettito rappresenta infatti per la Provincia un danno minore rispetto ai costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per garantire tutti gli specifici controlli, continua Frick.
Dal primo gennaio 2007 entrano in vigore i nuovi importi della tassa integrativa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile dei mezzi adibiti al trasporto di cose con massa superiore a 6 t: l'ammontare della tassa viene calcolata in riferimento a quanto contenuto nella carta di circolazione.
Tariffe della tassa integrativa dal 1° gennaio 2007:
tipo veicolo | importo annuo | importo per 4 mesi |
autoveicoli di massa complessiva fino a 6 t | esente | esente |
autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 t e fino a 8 t | 78 € | 26 € |
autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 t e inferiore a 18 t | 260 € | 87 € |
autoveicoli di massa complessiva pari a 18 t e oltre | 570 € | 190 € |
trattori stradali a 2 assi | 570 € | 190 € |
trattori stradali a 3 assi | 800 € | 267 € |
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