Giornata dell’Autonomia 2014

News 2015

Confronto fra la legge sulla procreazione assistita e le linee guida provinciali

Le linee guida etiche provinciali varate nel 2001 e i criteri espressi nel 2002 dal Comitato etico provinciale hanno anticipato le norme di legge sulla procreazione assistita varate ora a livello nazionale e si possono considerare in sintonia con esse: è quanto constatano l'assessore Otto Saurer e il Comitato etico provinciale offrendo un paragone tra le direttive provinciali e la nuova normativa nazionale sulla procreazione assistita.

Di seguito il testo della nota.



"Dopo molti tentativi protrattisi per diverse legislature è stata finalmente approvata la legge che regola le questione della procreazione medicalmente assistita e mette così fine in Italia a ciò che ripetute volte è stata chiamato un “Far West” per questa materia. La Provincia Autonoma di Bolzano, per quanto riguarda la sua competenza, ha già varato delle direttive in materia con un anticipo di 5 anni. Nel 1998, infatti, veniva insediata presso l’Assessorato alla Sanità un’apposita commissione tecnica con il compito di determinare le linee guida per l’orientamento del servizio della procreazione medicalmente assistita “in attesa dell’entrata in vigore della normativa nazionale in materia”. Tali linee guida sono state aggiunte parte integrante nella delibera della Giunta Provinciale n. 2510 del 30/07/2001, con la quale è stato istituito il “servizio provinciale di procreazione medicalmente assistita (PMA) presso l’ospedale di Brunico”. Il Comitato etico provinciale, istituito nel 2002, su richiesta dell’Assessorato alla Sanità ha rivisto queste linee nel maggio 2002 e ha proposto una versione emendata. È quindi l’opportuno presentare un breve confronto fra le direttive provinciali e la normativa nazionale:

1) Le linee guida provinciali partono dal criterio bioetico imprescindibile della “tutela e la dignità della vita umana che ha inizio con la fusione del nucleo della cellula uovo fecondata“ e intendono per “embrione” l’individuo umano nei suoi primi stadi di sviluppo dopo la fecondazione della cellula uovo. Di conseguenza si ribadisce il rifiuto nei confronti di ogni forma di intervento e manipolazione dell'embrione non finalizzata primariamente alla sua conservazione. Ciò è completamente in linea con la nuova legge statale, che “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” e che all’articolo 13 vieta “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”.

2) Per quanto riguarda l’accesso a queste tecniche di fecondazione medicalmente assistita, le linee guida provinciali come la nuova legge statale le riservano alle coppie eterosessuali legate da vincolo matrimoniale o comunque di stabile convivenza. La nuova legge precisa che le coppie devono essere maggiorenni, potenzialmente fertili ed entrambi viventi. Quanto all’età, le linee guida provinciali parlano nello loro stesura del 2001 di un’età “biologica in cui possano essere genitori”, mentre nella versione del Comitato Etico si parla di un’”età biologica che consenta loro di assumersi in generale la piena responsabilità genitoriale ed educativa.”

3) Importante è anche che le linee guida provinciali indichino i criteri etici per l’ammissione alla medicina procreativa, cioè che “non si tratta solo di garantire un diritto individuale di libertà e di ottenere una prestazione sanitaria e sociale, ma soprattutto di creare le premesse ottimali per la crescita e lo sviluppo ottimale del bambino.” Da questo presupposto, “nell’interesse dell’unità della famiglia e della stabilità della relazione tra i partners viene presa in considerazione solo la fertilizzazione omologa con i gameti della coppia”. La donazione eterologa, cioè nei casi in cui il seme o l’ovocito proviene da una persona terza al di fuori della coppia, viene giudicata come “pratica assai discutibile dal punto di vista etico”. Anche la nuova legge statale vieta categoricamente tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

4) Le linee guida provinciali non entrano nel merito dei dettagli del consenso informato o anche del divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre, che la legge statale tratta negli articoli 6 e 8-9, però esse insistono molto su una consulenza ed un accompagnamento psico-sociale delle coppie.

5) Un ulteriore punto assai criticato riguarda la norma sulla necessità di creare solo gli embrioni necessari al ciclo di terapia di impianto, e comunque non più di tre, che devono essere sempre tutti impiantati. Anche qui le direttive provinciali corrispondono alla legge statale. La crioconservazione degli embrioni, cioè il loro congelamento, viene giudicata dal parere del Comitato Etico come “discutibile dal punto etico a causa dei possibili danni agli embrioni stessi”; meno problematica sotto l’aspetto etico sarebbe invece la crioconservazione nello stadio precedente alla fusione di spermatozoi e ovociti, cioè nello stadio dei pre-nuclei. Secondo il Comitato Etico “soltanto in casi eccezionali” si può decidere di procedere alla crioconservazione di embrioni perché meno gravosa per la donna. La legge statale parla qui del caso dove il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - qui la crioconservazione degli embrioni stessi sarebbe consentita fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile (art. 14,3). Al riguardo si osserva spesso che queste disposizioni sono dirette contro le donne, perché queste dovrebbero sottoporsi così sempre di nuovo a terapie ormonali molto pesanti. Però allo stato attuale delle ricerche dovrebbe essere possibile congelare anche gli ovociti, procedura usata da lungo tempo per gli spermatozoi. Allora si potrebbero congiungere ovociti e spermatozoi per creare gli embrioni soltanto immediatamente prima dell’impianto previsto. Circa un anno fa il ministro per la Salute Sirchia aveva disposto ulteriori ricerche verso questa possibilità.

6) Nella legge statale si prevede anche l’obiezione di coscienza per il personale sanitario (art.16), possibilità non contemplata dalle linee guida provinciali. Queste linee guida non sono state concepite per trattare tutti gli aspetti della problematica, ma soltanto per determinare i criteri per rendere possibile l'effettuazione di alcuni servizi di procreazione medicalmente assistita a carico del servizio sanitario pubblico in Alto Adige.

Riassumendo, si può constatare che le linee guida etiche provinciali del 2001e i criteri espressi nel 2002 dal Comitato etico hanno anticipato le norme di legge sulla procreazione medicalmente assista varate ora e si possono quindi considerare in sintonia con esse. Tutto sommato la nuova norma legislativa sembra essere una via di mezzo fra due estremi: fra la posizione del Magistero della Chiesa Cattolica che rifiuta qualsiasi forma di fecondazione artificiale perché in questo modo si separerebbe il rapporto coniugale dalla creazione di nuova vita umana, e una posizione liberale che si pronuncia per la maggiore libertà possibile nella problematica così personale dell’adempimento del desiderio di avere figli, non considerando però a sufficienza la tutela della vita per gli embrioni e nemmeno questioni collegate al bene ottimale dei figli nati attraverso questi metodi."

pf


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