News 2015
Misure contro il Coronavirus, previste nuove aperture
La Giunta provinciale ha deciso oggi (26 maggio) di adeguare le norme per la tutela dal Coronavirus. Previste regole meno severe soprattutto nei settori cultura e sport.
La Giunta provinciale oggi (26 maggio) ha deciso di prendere nuovamente in esame le norme per la tutela dal Coronavirus ed ha deciso di adottare una serie di adeguamenti che riguardano in particolare l’allegato A della legge provinciale nr.4 dell’8 maggio 2020 riguardante le norme per la tutela della salute e delle attività nella cosiddetta Fase 2. Le modifiche entrano immediatamente in vigore.
“Tutelarsi reciprocamente nel migliore dei modi, quindi mantenere il distanziamento, usare la mascherina e lavarsi frequentemente le mani sono ancora obbligatori ma ora, almeno per alcuni ambiti vengono introdotte delle norme meno severe, soprattutto per quanto riguarda la cultura, lo sport ed il settore alberghiero. Sulla base delle segnalazioni pervenute abbiamo inoltre introdotto delle opportune precisazioni sulla base della concreta applicazione delle norme”, sottolinea il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.
Bande musicali e cori riprendono le prove
Le bande musicali ed i cori potranno nuovamente effettuare le prove osservando la regola 1/10 quindi 1 persona ogni 10 metri quadrati. E’ obbligatorio il controllo laser della febbre di tutti i partecipanti prima dell’inizio delle prove. Vi deve essere un distanziamento di sicurezza di 2 metri tra le persone. Le persone non devono posizionarsi frontalmente, ad eccezione del direttore, che in questo caso deve rispettare una distanza di sicurezza di tre metri. Il rispettivo strumento con accessori può essere utilizzato da una sola persona. La pulizia e la disinfezione degli strumenti viene effettuata a casa prima e dopo le prove. Ogni persona deve, prima di lasciare il posto assegnato, disinfettare le mani e coprire la bocca e il naso; Possibilmente le prove sono effettuate all’aperto. Nel caso di prove in luoghi chiusi tutte le porte e le finestre esistenti devono essere aperte almeno ogni 30 minuti.
Possibili gli spettacoli teatrali e le proiezioni di film
Sono possibili da subito anche gli spettacoli dal vivo, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli davanti a un pubblico, anche quelli all’aperto. L’occupazione delle sedie ovvero la sistemazione delle persone deve garantire che venga mantenuta una distanza di almeno un metro tra le persone con protezione delle vie respiratorie o venga mantenuta una distanza stabile tra le persone di almeno due metri tra persone senza protezione delle vie respiratorie. La distanza minima di un metro può essere ridotta solo se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati. In luoghi chiusi o in aree delimitate, dove non sono previsti posti a sedere per tutti i presenti, l’accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/10 per evitare una densità di persone troppo elevata, come prerequisito per evitare il contatto diretto dei partecipanti. La distanza minima di un metro può essere ridotta solo se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati. L'entrata e l'uscita delle persone è regolata con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione in modo tale che le distanze di sicurezza tra le persone possano essere mantenute in ogni momento. E’ obbligatoria la misurazione laser della febbre degli attori, del personale o dei responsabili prima della esibizione e prima del contatto con il pubblico.
Gastronomia, cura della persona, commercio
Per il personale di servizio, che durante il lavoro è continuamente al contatto con gli ospiti, non è più obbligato ad utilizzare mascherine FFP2, sono sufficienti le mascherine chirurgiche, inoltre, ma non in sostituzione, è possibile utilizzare una visiera protettiva.
Previsto anche un adeguamento per i tavoli: questi devono essere sistemati in maniera tale che due persone sedute una di fronte all’altra si trovino ad una distanza di 1,5 metri (sinora erano previsti 2 metri). In tutte le direzioni deve essere garantito un distanziamento di un metro tra le persone. In sostanza la Giunta ha previsto un'eccezione per il settore della gastronomia, per il resto vale sempre la regola dei due metri di distanziamentoo, al di sotto, l'obbligo di mascherina.
Per quanto riguarda le attività di cura alla persona non è più necessario l’utilizzo di mascherine FFP2 ma deve essere utilizzata almeno una mascherina chirurgica con visiera protettiva. Il personale ed i clienti devono lavarsi le mani prima e dopo la prestazione del servizio.
Nel commercio i gestori devono mettere a disposizione dei clienti dei guanti monouso. I clienti devono disinfettarsi le mani all’entrata ed all’uscita dal negozio.
Misure per i rifugi ed i campeggi
Viene ridotta la capacità ricettiva dei rifugi e degli ostelli. Nei dormitori dovranno essere disponibili solo un terzo dei posti letto sinora prevista e deve essere rispettato il distanziamento di due metri. Per quanto riguarda i servizi dei campeggi valgono le comuni norme di distanziamento. I servizi devono essere disinfettati più volte al giorno. Non sono consentiti assembramenti di persone. Valgono le stesse regole illustrate per le strutture ricettive.
Regole per i trasporti non di linea
Vengono regolamentati anche i trasporti non di linea come ad esempio l’autonoleggio per il quale vengono previste delle ulteriori norme di sicurezza rispetto a quelle previste per il traporto di linea. Sia gli utenti che l’autista devono indossare la mascherina. Anche qui vige la norma del distanziamento di un metro ad eccezione di persone che vivono nello stesso nucleo famigliare. Questa distanza può essere ridotta laddove i sedili siano orientati nella stessa direzione o siano state installate delle divisorie per i passeggeri. Deve rimanere libero il posto a sedere a fianco dell’autista e tra due passeggeri ad esclusione di persone dello stesso nucleo famigliare.
Regole per palestre per arrampicata e palestre
Si aggiungono le norme per le attività sportive indoor. Rientrano tra queste attività le attività sportive di base svolte in luoghi chiusi, quelle dei centri fitness, delle palestre e dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata nonché le attività per il benessere individuale attraverso l’esercizio fisico ed anche i centri fitness che sono stati inclusi nell’ordinanza del 22 maggio scorso. Per queste attività valgono anche le seguenti misure: numero massimo di persone presenti contemporaneamente rispettando la regola del 1/10; tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone circolano nello spazio o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. In nessun caso, neanche con le protezioni delle vie respiratorie, la distanza interpersonale può essere inferiore di un metro. Non sono ammessi, di conseguenza, esercizi a contatto diretto tra persone ed è previsto il controllo giornaliero della temperatura con il laser del personale e un controllo laser della febbre dei clienti prima dell’inizio dell’attività; tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo ogni utilizzo degli attrezzi; dopo ogni utilizzo il responsabile del centro fitness assicura la disinfezione delle parti degli attrezzi con i quali sono venuti a contatto il corpo e l’aerosol espirato delle persone; le finestre devono rimanere aperte, ove possibile, e devono essere adottate misure speciali per garantire un adeguato ricambio d’aria. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro le borse personali, anche qualora depositati negli appositi armadietti. Sono escluse tutte le forme di sport di squadra e le piscine nei luoghi chiusi. Un'eventuale apertura degli spogliatoi e delle docce verrà prevista con un’apposita ordinanza del presidente della Provincia, ma prima dovrà avere luogo un incontro con i gestori per un’informazione dettagliata dei pericoli di contagio e delle regole necessaire.
Per lo sport professionistico ed amatoriale con manifestazioni sportive e gare valgono anche in Alto Adige le norme ed i protocolli di sicurezza statali.
Piscine: mantenere le distanze e disinfettare le attrezzature
Queste misure valgono per tutte le piscine all’aperto private e pubbliche, incluse le piscine all’aperto degli impianti termali, che possono già ora essere aperte. Vale un numero massimo di persone presenti allo stesso tempo, che viene garantito dal rispetto della regola del 1/10 riferita alla superficie utilizzabile, esclusa la superficie dell'acqua. Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone sono in movimento o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. L'uso di spogliatoi e docce in luoghi chiusi è vietato. La disinfezione delle mani deve essere possibile agli ingressi, alle casse, ai servizi igienici e alle aree di seduta. L’area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione. I lettini, gli ombrelloni e tutte le attrezzature utilizzate dagli ospiti devono essere disinfettati dopo ogni cambio di persona. Le piscine interne e le saune collegate alle piscine esterne rimangono chiuse. Gli stagni naturali e le vasche per bambini devono rimanere chiusi.
All’aperto ed a casa: 2 metri di distanza o mascherina
All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri. Al di sotto di tale distanza interpersonale è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie. Negli ambienti chiusi il distanziamento non può in nessun caso essere inferiore ad un metro.
In generale va ancora una volta sottolineato che le norme ed i protocolli di sicurezza statali sono validi solo per quegli ambiti che non sono regolamentati dalla legge provinciale e dalle ordinanze del presidente della Provincia.
san