Giornata dell’Autonomia 2014

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La Provincia è impegnata per l'abolizione dell'obbligo di certificato penale per i contratti di lavoro

Dal 6 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile. Come già precisato dall'assessora Stocker in un comunicato della settimana scorsa tale obbligo non sussiste per i volontari che collaborano con le associazioni di volontariato. L'assessora sottolinea che la Provincia è impegnata per l'abrogazione di questo obbligo burocratico.

"Naturalmente le misure che mirano alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile sono auspicabili. Ma non è accettabile" secondo l'assessora provinciale al lavoro, Martha Stocker "il modo in cui la direttiva dell'Unione Europea è stata recipita dallo Stato italiano".

Infatti la direttiva dell'Unione Europea per la lotta alla pedofilia prevede solamente che il datore di lavoro, nel momento in cui assume una persona, che nel proprio lavoro avrà contatti diretti e regolari con minori, possa richiedere un estratto del certificato penale, ma non ne prevede l'obbligo.

"Lo Stato, in sostanza, ha trasformato questa facoltà in un obbligo e per questa ragione" aggiunge l'assessora "faremo tutto il possibile per abrogare questo decreto legislativo. Lo Stato dovrebbe quindi  recepire questa norma dell'UE  in modo tale da non creare ulteriori oneri burocratici né ai datori di lavoro, né  ai lavoratori ed alle associazioni di volontariato".

Il direttore della Ripartizione lavoro, Helmuth Sinn, aggiunge che "Il decreto legislativo entrato in vigore lo scorso 6 aprile non riguarda comunque le persone già assunte, bensì solamente coloro che vengono assunti a partire da tale data" e rimanda inoltre alle precisazioni del Ministero della giustizia in merito all'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'esistenza di condanne per reati connessi all'abuso sessuale di minori e la prostituzione minorile.

In base a queste precisazioni il lavoratore può presentare al posto del certificato penale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Secondo il direttore della Ripartizione lavoro andrebbe inoltre chiarito il concetto relativo all'assunzione di "persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori".

FG


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