Giornata dell’Autonomia 2014

News 2015

Codice stradale: da sabato 21 aprile guida accompagnata a partire da 17 anni

Da sabato 21 aprile il codice stradale consente di esercitarsi alla guida di autoveicoli, secondo l’istituto della "guida accompagnata" anche a partire dai 17 anni.

In sostanza da sabato la guida accompagnata sarà consentita ai minorenni che abbiano compiuto 17 anni; siano in possesso di patente A1; siano in possesso di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio patenti a seguito di un corso pratico di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato; siano accompagnati da titolare di patente di guida indicato nell'autorizzazione. Secondo l’assessore provinciale alla mobilità, Thomas Widmann, si tratta di un’opportunità per esercitarsi ulteriormente alla guida e si devono tenere presenti una serie di limitazioni previste dal codice stradale.

Il corso di guida accompagna che verrà effettuato presso l’autoscuola prevede almeno dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna; può essere implementato con ore di corso suppletive, d'intesa tra il genitore o legale rappresentante del minore e l'autoscuola.

Il corso vale anche ai fini delle esercitazioni per l'esame per la patente di categoria B. Il minore autorizzato può essere accompagnato solo dalle persone espressamente indicate nell'autorizzazione.

Gli accompagnatori sono designati dal richiedente nella domanda di autorizzazione e devono essere in possesso dei seguenti requisiti: età non superiore a sessanta anni; patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, valida;  assenza di provvedimenti di sospensione della patente a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del CDS registrate negli ultimi cinque anni.

Anche se indicato nell'autorizzazione, l'accompagnatore non può più svolgere le proprie funzioni se la sua patente di guida è stata sospesa per qualsiasi causa ovvero revocata dopo il rilascio dell'autorizzazioen stessa.

Autoveicolo sul quale può essere esercitata la guida accompagnata deve rispondere ai seguenti requisiti: massa complessiva fino a 3,5 t; potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kw/t e, se di categoria M1 (sino a 9 posti), potenza massima sino a 70 kw; municto nella parte anteriore e posteriore di appositocontrassegno recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Le esercitazioni di guida accompagnata possono svolgesi su tuttii tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali.

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari: a bordo del veicolo non non può prendere posto altra persona oltre al conducente ed all'accompagnatore; non è consentito il traino di alcun tipo di rimorchio; durante le esercitazioni di guida acompagnata, il minore deve avere con sé l'autorizzazione nonché la patente di cui è titolare. La persona che funge da accompagnatore deve avere con sé la petente di guida prescritta.

Nell'esercizio dela guida accompagnata si applicano le limitaziioni previste per i neopatentati e pertanto il conducente nn può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

FG


Torna su

Foto 2015

Altre foto


Torna su